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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11658/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 nei confronti di una società ritenuta interposta in una frode IVA nel settore delle cartucce, contestando maggiori imposte, interessi e sanzioni per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L'atto veniva notificato anche a una persona fisica indicata come amministratore di fatto della società e ritenuta obbligata in solido per le sanzioni ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il contribuente impugnava l'atto, ma il ricorso veniva respinto in primo grado e in appello. In cassazione deduceva, con un unico motivo, da un lato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; dall'altro la violazione del d.lgs. n. 472 del 1997 e del d.l. n. 269 del 2003, sostenendo che, trattandosi di società dotata di personalità giuridica, le sanzioni avrebbero dovuto gravare esclusivamente sulla società stessa anche in presenza di un amministratore di fatto, senza poter applicare la responsabilità personale del soggetto fisico.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile per cumulo eterogeneo di censure in un unico mezzo di impugnazione e, comunque, infondato nel merito. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, rilevando che la CTR aveva esposto, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico fondato su plurimi elementi indiziari. Ha poi affermato che la regola dell'esclusiva riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 opera solo quando la violazione sia commessa nell'interesse e a vantaggio della società; viceversa, se la persona fisica opera nel proprio esclusivo interesse e utilizza la società come schermo per fini illeciti personali, torna applicabile il principio generale di responsabilità personale dell'autore della violazione. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che la società era una "cartiera" e che il ricorrente ne gestiva di fatto l'attività utilizzandola a proprio vantaggio; pertanto la sua responsabilità sanzionatoria era corretta. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza processuale sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost., comma 6

    È indicato come norma costituzionale che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e consente di censurare la motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È la norma che impone l'indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, in tema di motivazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il giudizio di idoneità degli indizi valorizzati dalla CTR a fondamento dell'accertamento del ruolo gestionale del contribuente.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione"

    È affermato il principio di responsabilità personale dell'autore della violazione tributaria, salvo deroghe espressamente previste.

  • art. 7 del d.l. n. 269 del 2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La deroga al principio di responsabilità personale opera solo se la violazione è stata commessa nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica; non si applica quando la società sia usata come mero schermo per l'interesse esclusivo della persona fisica.

  • art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato come norma che prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni comminate alla persona fisica che abbia agito nell'interesse della società; viene utilizzato in via interpretativa a contrario per escludere la responsabilità della società quando l'agente persegue un interesse esclusivamente proprio.

  • art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997

    È escluso che possa derogare all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, essendo norma incompatibile con la disciplina speciale successiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve articolare in modo distinto e intellegibile le diverse censure: il cumulo in un unico motivo di vizi eterogenei, senza chiara separazione dei profili dedotti, può comportare inammissibilità.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che l'argomentazione sia sintetica, se comunque rende percepibile la ratio decidendi.
  • In materia di sanzioni tributarie, il principio generale è quello della responsabilità personale della persona fisica che ha commesso la violazione.
  • La regola dell'esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica, prevista per i rapporti fiscali propri di società o enti con personalità giuridica, opera solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente.
  • Quando la società è usata come mero schermo per fini illeciti personali dell'agente, viene meno la ratio della disciplina speciale e resta applicabile la responsabilità personale dell'autore della violazione.
  • L'accertamento del ruolo di amministratore di fatto e dell'utilizzo strumentale della società può essere fondato su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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