Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di usucapione proposta da una società, già denominata diversamente, su un piccolo terreno di circa 84 mq antistante l'ingresso di una torre costiera. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che l'area fosse un'opera artificiale (terrazzamento/terrapieno con muri in cemento armato) non appartenente al demanio e, sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, aveva accolto la domanda di usucapione, reputando il possesso ultraventennale. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente guardato al manufatto anziché al suolo sottostante, qualificato come spiaggia demaniale, e che la presenza del manufatto non mutasse la natura demaniale dell'area. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., sostenendo che la demanialità andasse valutata secondo la disciplina vigente al tempo di realizzazione del terrazzamento, non quella attuale; (2) violazione degli artt. 822 e 943 c.c. e 35 cod. nav., contestando l'applicazione di principi giurisprudenziali formatisi sulla normativa vigente e l'affermazione della persistenza del demanio nonostante il manufatto; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere verificato lo stato dei luoghi al momento della realizzazione del terrapieno; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il Ministero non avrebbe provato la demanialità del bene. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché fondati su un presupposto fattuale non accertato in sentenza, cioè che il terrapieno fosse stato realizzato prima del 1865, e inammissibile il terzo perché volto a censurare un preteso difetto di motivazione e non un omesso esame di fatto storico decisivo. Ha poi rigettato il quarto motivo affermando che, una volta accertato che il manufatto insisteva su una spiaggia, incombeva sulla parte privata che invocava l'usucapione provare che il bene non fosse demaniale per effetto di un'epoca di realizzazione anteriore al codice civile del 1865. Il ricorso è stato rigettato; nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto. In particolare, ha escluso che fosse stato accertato in sentenza il dato storico decisivo su cui si fondavano i primi due motivi, cioè la realizzazione del terrapieno in epoca anteriore al 1865; ha rilevato che il terzo motivo mascherava una critica alla motivazione non più deducibile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; infine ha stabilito che l'onere di dimostrare la non demanialità dell'area, in presenza dell'accertamento che essa insisteva sulla spiaggia, gravava sulla parte che chiedeva l'usucapione. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di attività difensiva del Ministero. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 822 c.c.
La norma è richiamata per affermare la demanialità di lido del mare e spiagge; la Corte ribadisce che, una volta accertato che l'area insiste sulla spiaggia, essa rientra nel demanio pubblico.
art. 943 c.c.
È evocato dalla ricorrente in relazione all'estensione dell'alveo e all'incidenza delle opere antropiche; la Corte non accoglie la censura perché fondata su un presupposto fattuale non accertato.
art. 28 cod. nav.
Richiamato per qualificare la spiaggia come bene demaniale; la Corte d'appello e la Cassazione vi fanno riferimento come norma confermativa della demanialità.
art. 35 cod. nav.
La ricorrente lo invoca per contestare la preclusione alla sdemanializzazione tacita; la Corte reputa la censura inammissibile per difetto del presupposto di fatto.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché non denuncia un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una pretesa insufficienza motivazionale non più deducibile nel regime vigente.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che non vi è violazione dell'onere della prova: accertata la collocazione del manufatto sulla spiaggia, spettava al privato provare la datazione anteriore al 1865 per escludere la demanialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di usucapione di aree costiere, la qualificazione del bene deve avere riguardo al suolo su cui insiste il manufatto e non alla sola opera artificiale sovrastante, quando il terreno sottostante sia una spiaggia demaniale.
- Chi invoca l'usucapione di un bene che risulti insistente su area potenzialmente demaniale ha l'onere di provare i fatti idonei a escludere la demanialità, inclusa l'eventuale realizzazione del manufatto in epoca anteriore alla disciplina che attribuisce natura demaniale al bene.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per lamentare genericamente un'insufficiente motivazione o un mancato approfondimento istruttorio: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato dal giudice di merito.
- Le censure per violazione di legge sono inammissibili quando presuppongono un fatto storico non accertato nella decisione impugnata e non ricostruibile in sede di legittimità.
- La presenza di un manufatto o di un'opera antropica su un'area demaniale non è di per sé idonea a mutarne la natura giuridica, se il suolo sottostante resta qualificabile come bene demaniale.
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