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Sentenza

Sentenza n. 15619/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo della Laurea, posseduto e dichiarato dalla ricorrente; - del D.D.G. prot. n. 1499 del 08.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A011 – Discipline letterarie e latino”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; - del D.D.G. prot. n. 1511 del 13.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l’avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente; - del D.D.G. prot. n. 1721 del 29.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha decretato l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente; - de D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 213.

Giustizia amministrativa202412721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie di merito del concorso per la classe A011 nella Regione Lazio, approvate e rettificate nell’agosto 2024, e atti conseguenti di immissione in ruolo, nella parte in cui non includevano la ricorrente tra i vincitori senza attribuirle il punteggio per la laurea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso bandito il 6 dicembre 2023 per la classe A011, aveva ottenuto 90/100 alla prova scritta, 96/100 alla prova orale e 14,50 punti per i titoli, per un totale di 200,50 punti. Ha chiesto l’annullamento delle graduatorie e degli atti conseguenti, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere ulteriori 12,50 punti per la laurea conseguita il 15 luglio 2011 e raggiungere così 213 punti, con conseguente inserimento tra i vincitori e immissione in ruolo nell’anno scolastico 2024/2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali n. 285/2023 e n. 205/2023 e vari profili di eccesso di potere, assumendo che il titolo di laurea dovesse essere valutato anche se indicato come titolo di accesso unitamente all’abilitazione. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione sulla mancata attribuzione dei punti. Con il secondo motivo ha invocato i principi di legittimo affidamento e di non discriminazione, in relazione alla posizione che avrebbe conseguito in graduatoria con il punteggio richiesto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la ricorrente non aveva contestato specificamente la regola del decreto ministeriale n. 205/2023, richiamata dalla disciplina concorsuale, secondo cui la laurea non riceve un autonomo punteggio quando è utilizzata come titolo di accesso insieme all’abilitazione; la deduzione generica di violazione del decreto non valeva a impugnare tale regola, che era rimasta inoppugnata. Ha comunque esaminato la regola nel merito e l’ha ritenuta legittima e ragionevole: la procedura prevedeva canali alternativi di accesso, uno basato sulla laurea accompagnata dai requisiti ulteriori previsti e l’altro sull’abilitazione; la tabella B, voce A.1.1, consente di attribuire il punteggio per il titolo di accesso una sola volta, facendo riferimento alternativamente alla laurea o all’abilitazione. Attribuire punti per entrambi avrebbe duplicato la valutazione, poiché, salvo gli ITP, l’abilitazione presuppone il possesso della laurea, e avrebbe violato la par condicio tra candidati. Il motivo relativo a legittimo affidamento e non discriminazione non ha quindi fondato l’annullamento richiesto. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4 decreto direttoriale n. 2575 del 2023

    Tale regola risulta del resto coerente con l’art. 4 del decreto n. 2575 del 2023, che ha previsto un duplice canale di accesso

    La disposizione struttura due modalità alternative di accesso al concorso: laurea con abilitazione, oppure titolo di studio con i requisiti ulteriori indicati dal bando.

  • voce A.1.1 della tabella B allegata al decreto ministeriale n. 205 del 2023

    Il punteggio relativo al titolo di accesso può essere così attribuito in due modi tra essi alternativi, con riferimento sia alla laurea (integrata dai 24 CFU ovvero dallo svolgimento di un triennio di servizio) che alla abilitazione (qualora il voto sia superiore a 75) sulla base della relativa formula, sicché il punteggio del titolo di accesso può essere calcolato una sola volta, o per il titolo di laurea oppure per il titolo di abilitazione.

    Il punteggio per il titolo di accesso è attribuibile una sola volta e in alternativa per la laurea o per l’abilitazione; non è consentito sommare il punteggio di entrambi quando la laurea costituisce il presupposto dell’abilitazione.

Massime di principio

  • Quando la disciplina di un concorso stabilisce che il titolo di accesso non è autonomamente valutabile se utilizzato insieme a un titolo abilitativo, la contestazione della graduatoria deve investire specificamente la regola normativa o concorsuale che preclude la doppia valutazione; la mera deduzione che l’amministrazione avrebbe violato quella disciplina non equivale a impugnarla.
  • Se una procedura concorsuale prevede modalità alternative di attribuzione del punteggio per il titolo di accesso, il medesimo titolo non può essere conteggiato due volte quando l’abilitazione presuppone il possesso della laurea: la duplicazione del punteggio può determinare un’ingiustificata disparità tra candidati e violare la par condicio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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