Sentenza del 30/12/2015 n. 26098 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava una cartella di pagamento di 26.438 euro relativa a IVA e IRPEF per l'anno 1997, lamentando l'omessa indicazione del giudice competente, l'intempestiva iscrizione a ruolo e la tardiva notificazione della cartella. In Cassazione denunciava la violazione delle norme sui termini di notifica e iscrizione a ruolo e vizi della motivazione della sentenza della CTR. Tuttavia, tutti i motivi erano privi dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. e cumulavano indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso contro gli altri resistenti, senza esaminare nel merito la validità della cartella, perché formulati in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità: 2.050.000 euro per compensi a ciascuna controricorrente, oltre alle spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate e 200 euro per esborsi in favore di Equitalia Sestri S.p.A.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1
Ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" già facenti capo al Ministero.
Dopo l'operatività delle agenzie fiscali, la legittimazione attiva e passiva nelle controversie tributarie spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Individua nel 1° gennaio 2001 la data di operatività delle agenzie fiscali, rilevante per il trasferimento della legittimazione processuale.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Disciplina i termini per la notifica delle cartelle di pagamento. La CTR aveva ritenuto che la disposizione sopravvenuta non potesse applicarsi retroattivamente a notificazioni già perfezionate.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25
Riguardano i termini di formazione e notificazione del ruolo e della cartella di pagamento; le relative censure non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario; la doglianza relativa all'omessa indicazione del giudice competente non è stata esaminata nel merito.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Prevede obblighi di motivazione e di indicazione degli elementi essenziali degli atti tributari; anche questa censura è stata dichiarata inammissibile per carenze formali del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette ratione temporis alla norma, imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un autonomo momento di sintesi per i vizi motivazionali. Il quesito doveva indicare i fatti rilevanti, la regola applicata e quella corretta invocata.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure per violazione di legge, nullità processuale e vizi della motivazione devono essere specificamente distinte e sviluppate secondo il rispettivo modello; non è ammissibile cumularle in modo indistinto o incompatibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali e di autosufficienza previsti dalla legge applicabile ratione temporis; una censura potenzialmente fondata nel merito può essere comunque dichiarata inammissibile se formulata in modo generico.
- Le violazioni di legge e i vizi della motivazione devono essere esposti separatamente, indicando per ciascuno la specifica norma violata, la regola applicata dal giudice, l'errore denunciato e la regola corretta richiesta.
- Non è sufficiente riprodurre nel ricorso una serie di doglianze o qualificare contemporaneamente la motivazione come omessa, insufficiente e contraddittoria: occorre individuare con precisione il fatto decisivo e il concreto vizio che lo riguarda.
- La Corte di cassazione non può ricostruire autonomamente i motivi o estrarre un quesito implicito dal testo del ricorso; l'onere di formulazione chiara e completa grava sul ricorrente.
- Nelle controversie tributarie instaurate dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere inammissibile per difetto di legittimazione passiva, mentre il soggetto normalmente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare la fondatezza sostanziale delle contestazioni sulla cartella o sui termini di notifica e può condannare il ricorrente alle spese.
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