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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26098 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava una cartella di pagamento di 26.438 euro relativa a IVA e IRPEF per l'anno 1997, lamentando l'omessa indicazione del giudice competente, l'intempestiva iscrizione a ruolo e la tardiva notificazione della cartella. In Cassazione denunciava la violazione delle norme sui termini di notifica e iscrizione a ruolo e vizi della motivazione della sentenza della CTR. Tuttavia, tutti i motivi erano privi dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. e cumulavano indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso contro gli altri resistenti, senza esaminare nel merito la validità della cartella, perché formulati in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità: 2.050.000 euro per compensi a ciascuna controricorrente, oltre alle spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate e 200 euro per esborsi in favore di Equitalia Sestri S.p.A.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    Ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" già facenti capo al Ministero.

    Dopo l'operatività delle agenzie fiscali, la legittimazione attiva e passiva nelle controversie tributarie spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Individua nel 1° gennaio 2001 la data di operatività delle agenzie fiscali, rilevante per il trasferimento della legittimazione processuale.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    Disciplina i termini per la notifica delle cartelle di pagamento. La CTR aveva ritenuto che la disposizione sopravvenuta non potesse applicarsi retroattivamente a notificazioni già perfezionate.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25

    Riguardano i termini di formazione e notificazione del ruolo e della cartella di pagamento; le relative censure non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario; la doglianza relativa all'omessa indicazione del giudice competente non è stata esaminata nel merito.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Prevede obblighi di motivazione e di indicazione degli elementi essenziali degli atti tributari; anche questa censura è stata dichiarata inammissibile per carenze formali del ricorso.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette ratione temporis alla norma, imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un autonomo momento di sintesi per i vizi motivazionali. Il quesito doveva indicare i fatti rilevanti, la regola applicata e quella corretta invocata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge, nullità processuale e vizi della motivazione devono essere specificamente distinte e sviluppate secondo il rispettivo modello; non è ammissibile cumularle in modo indistinto o incompatibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali e di autosufficienza previsti dalla legge applicabile ratione temporis; una censura potenzialmente fondata nel merito può essere comunque dichiarata inammissibile se formulata in modo generico.
  • Le violazioni di legge e i vizi della motivazione devono essere esposti separatamente, indicando per ciascuno la specifica norma violata, la regola applicata dal giudice, l'errore denunciato e la regola corretta richiesta.
  • Non è sufficiente riprodurre nel ricorso una serie di doglianze o qualificare contemporaneamente la motivazione come omessa, insufficiente e contraddittoria: occorre individuare con precisione il fatto decisivo e il concreto vizio che lo riguarda.
  • La Corte di cassazione non può ricostruire autonomamente i motivi o estrarre un quesito implicito dal testo del ricorso; l'onere di formulazione chiara e completa grava sul ricorrente.
  • Nelle controversie tributarie instaurate dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere inammissibile per difetto di legittimazione passiva, mentre il soggetto normalmente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare la fondatezza sostanziale delle contestazioni sulla cartella o sui termini di notifica e può condannare il ricorrente alle spese.

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