Cassazione Penale, Ordinanza n. 37606/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la statuizione di responsabilità per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. già affermata dalla Corte d'appello, mentre il reato di cui all'art. 496 c.p. era già stato dichiarato estinto per prescrizione in secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A (art. 496 c.p.) e ha comunque ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato al capo B (art. 497-bis c.p.). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, formulato come violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in particolare che i fatti non sarebbero sussumibili nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura implicava un apprezzamento di fatto e che non risultava essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 496 c.p.
La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione del reato contestato a tale titolo.
art. 497-bis c.p.
La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per il reato contestato a tale disposizione; la Cassazione non entra nel merito della sussumibilità per inammissibilità della censura.
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
La deduzione in cassazione di una censura che presuppone un apprezzamento in fatto è preclusa se non è stata previamente proposta con i motivi di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre per la prima volta una censura che richiede un diverso apprezzamento del fatto, quando essa non sia stata specificamente devoluta con l'appello.
- L'art. 606, comma 3, c.p.p. preclude il motivo di ricorso che introduca questioni non trattate nei motivi di gravame precedente, quando la loro valutazione implichi accertamenti di merito.
- La contestazione della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice, se fondata su una diversa lettura del materiale fattuale, non può essere proposta in cassazione come vizio di legge o motivazione se non è stata previamente devoluta al giudice d'appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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