Sentenza n. 260/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- rilasciato dal Comune di Perugia, Area Governo del Territorio Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE con Prot. -OMISSIS- e Prot. -OMISSIS- (errata corrige), avente ad oggetto SANATORIA, ai sensi dell’art. 154 della L.R. n° 1/2015 – AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO POSTO IN PERUGIA, VIA -OMISSIS-, AMPLIAMENTO AL PIANO TERRA CON NUOVO CORPO DI FABBRICA DESTINATO A LOCALI ACCESSORI E TAMPONATURA DI RIENTRANZA PER CREAZIONE DI UN LOCALE TECNICO E DI UN SERVIZIO IGIENICO rilasciato in favore dei sigg. ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- , conosciuto in esito all’evasione della domanda di accesso agli atti avvenuta con comunicazione dell’-OMISSIS-, e per l'annullamento del presupposto provvedimento di ammissibilità a sanatoria del Responsabile del dell’Unità Operativa Edilizia privata e SUAPE del Comune di Perugia in esito all’evasione della domanda di accesso agli atti avvenuta con comunicazione dell’-OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in sanatoria relativo all’ampliamento di un edificio e alla realizzazione di locali accessori, oltre al presupposto provvedimento di ammissibilità a sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari confinanti, avevano segnalato al Comune presunti abusi edilizi realizzati sulla proprietà dei controinteressati. Il Comune aveva accertato opere prive di titolo, tra cui ampliamenti, locali accessori e manufatti posti a distanza non regolamentare dai confini. Successivamente gli interessati avevano appreso che le opere erano state ammesse a sanatoria ai sensi dell’art. 154 della l.r. Umbria n. 1/2015 e avevano impugnato il relativo permesso. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 24 del regolamento regionale Umbria n. 2/2015, dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 873 c.c., sostenendo che i manufatti non rispettassero le distanze minime dai confini e che l’atto di assenso dei confinanti prodotto dai beneficiari riguardasse soltanto la realizzazione della recinzione, non la deroga alle distanze legali. Sono stati dedotti anche travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifeste. Con il secondo motivo è stato contestato il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione in relazione alla valutazione della sicurezza allegata alla domanda di sanatoria, ritenuta priva di un’effettiva analisi del portico, del muro posto a confine e delle caratteristiche strutturali dell’opera. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che i ricorrenti erano stati informati del rilascio del titolo in sanatoria e che l’impugnazione era stata notificata oltre il termine decadenziale. Nel merito ha sostanzialmente riconosciuto che l’atto di assenso aveva indotto l’amministrazione in errore, ma ha dichiarato di non avere proceduto all’annullamento d’ufficio per il decorso del termine previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità del permesso di costruire in sanatoria. Ha rilevato che, per i titoli edilizi ordinari, il termine d’impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell’effettiva consistenza dell’intervento, mentre per il titolo in sanatoria relativo a opere abusive già esistenti decorre dalla conoscenza del rilascio della sanatoria per quella determinata opera. I ricorrenti, in quanto confinanti e autori dell’esposto da cui era scaturito il procedimento sanzionatorio, conoscevano già gli abusi e avrebbero dovuto attivarsi tempestivamente. Inoltre, dopo essere stati informati del rilascio del permesso in sanatoria, avevano atteso un ulteriore periodo prima di presentare l’istanza di accesso e avevano notificato il ricorso solo dopo avere ottenuto l’integrale documentazione. Il giudice ha ritenuto che la necessità di acquisire gli atti non giustificasse il differimento dell’impugnazione: il ricorso avrebbe potuto essere notificato tempestivamente, con successiva proposizione di motivi aggiunti. La sentenza ha inoltre precisato, quale considerazione ulteriore, che il Comune potrebbe valutare l’annullamento d’ufficio del titolo anche oltre il termine ordinario di dodici mesi qualora il rilascio sia stato determinato dalla falsa rappresentazione della realtà o dall’omessa rappresentazione di circostanze rilevanti da parte del beneficiario. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 154 l.r. Umbria n. 1/2015
La disposizione è indicata quale base normativa del permesso di costruire in sanatoria impugnato.
art. 24 regolamento regionale Umbria n. 2/2015
È invocato dai ricorrenti quale parametro relativo alle distanze tra costruzioni e dai confini; il motivo non è stato esaminato per la tardività del ricorso.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
È invocato dai ricorrenti in relazione ai presupposti della sanatoria edilizia; il motivo non è stato esaminato per la tardività.
art. 873 c.c.
È indicato quale parametro delle distanze legali tra costruzioni; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il Comune ha richiamato il decorso del termine ordinario per l’annullamento d’ufficio. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il superamento del termine di dodici mesi può essere ammesso quando il beneficiario abbia rappresentato una situazione preesistente diversa da quella reale o abbia omesso circostanze rilevanti.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Per impugnare un titolo edilizio in sanatoria relativo a opere abusive già esistenti, il termine decadenziale decorre dalla conoscenza del rilascio della sanatoria per quella determinata opera, non dalla successiva conoscenza integrale della documentazione amministrativa.
- Il vicino che intenda contestare un titolo edilizio deve attivarsi sollecitamente presso il Comune per conoscere il progetto e gli atti rilevanti; la vicinitas rende esigibile una particolare diligenza nell’esercizio dell’accesso e nell’impugnazione.
- La mancata disponibilità immediata dell’intera documentazione non giustifica il differimento della notificazione del ricorso oltre il termine decadenziale: il ricorrente deve impugnare tempestivamente e può successivamente proporre motivi aggiunti dopo l’ostensione degli atti.
- Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire può essere superato quando il beneficiario abbia rappresentato all’amministrazione una situazione preesistente diversa da quella effettiva, anche mediante l’omissione di circostanze rilevanti, purché tale condotta emerga dagli atti del procedimento di autotutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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