Cassazione Civile, Sentenza n. 18198/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un trituratore industriale di marca nota. Dopo pochi mesi dall'acquisto il macchinario aveva manifestato ripetute rotture di catene, ingranaggi e pignoni, divenendo inutilizzabile. L'acquirente aveva denunciato i difetti sia alla venditrice sia alla costruttrice. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento dei vizi, con condanna alla sostituzione/rimozione dei difetti e al risarcimento del danno; la decisione valorizzava anche incongruenze tra la dichiarazione di conformità e il bene esaminato dal consulente. In appello, invece, la domanda era stata rigettata sulla base di alcune risultanze tecniche ritenute indicative di un uso oltre le condizioni normali e di una probabile inversione di marcia imputabile all'acquirente, con conseguente esclusione della prova del difetto di fabbricazione e del nesso causale. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la difformità tra il macchinario consegnato e la documentazione tecnica (manuale d'uso e certificato CE) che lo descrivevano con caratteristiche diverse e maggiori; (2) violazione degli artt. 352, 281 sexies e 132 c.p.c. per motivazione carente sulla medesima difformità; (3) violazione delle stesse norme per motivazione insufficiente sulla valutazione delle prove relative ai difetti e malfunzionamenti; (4) violazione dell'art. 1512 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio nella garanzia di buon funzionamento, avendo la Corte d'appello addebitato all'acquirente la prova dell'assenza di uso improprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello avesse del tutto omesso di esaminare un fatto decisivo e discusso tra le parti: la non corrispondenza tra il macchinario effettivamente fornito e la relativa documentazione tecnica, che indicava una potenza quasi doppia rispetto a quella reale. Tale circostanza, già emersa dalla consulenza tecnica e valorizzata dal primo giudice, poteva spiegare l'apparente uso improprio e incidere in modo decisivo sull'accertamento del difetto e del nesso causale. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti
il vizio sussiste quando il giudice di merito non considera un fatto storico decisivo e discusso, che avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; il controllo di legittimità è nei limiti fissati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014
artt. 352, 281 sexies e 132 c.p.c.
la motivazione è censurabile se non dà conto di una circostanza decisiva, già emersa in istruttoria e rilevante ai fini del decidere
art. 1512 c.c.
garanzia di buon funzionamento
in tema di garanzia di buon funzionamento l'acquirente deve denunciare il malfunzionamento; la questione dell'onere di provare l'uso improprio viene evocata come erroneamente posta a carico dell'acquirente dalla Corte territoriale
Direttiva 2006/42/CE
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di fornire una documentazione/manuale d'uso pertinente al macchinario
Massime di principio
- Integra omesso esame di un fatto decisivo la sentenza di merito che fondi il rigetto su alcune risultanze tecniche senza confrontarsi con un diverso dato storico, specificamente discusso e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della controversia.
- Quando il bene consegnato e la documentazione tecnica che lo accompagna risultano tra loro incoerenti, tale difformità deve essere esaminata perché può incidere sulla valutazione dell'uso del bene, sull'imputabilità del malfunzionamento e sul nesso causale tra condotta dell'acquirente e danno.
- La motivazione è carente se ignora una circostanza accertata in consulenza tecnica e valorizzata in primo grado, specie quando quella circostanza fornisce una spiegazione alternativa e non imputabile alla parte che abbia utilizzato il bene secondo le istruzioni ricevute.
- In presenza di garanzia di buon funzionamento, l'accertamento del malfunzionamento e la corretta ripartizione dell'onere probatorio devono essere vagliati in relazione al fatto della denuncia del difetto e alla prova dell'eventuale uso improprio, senza automatica inversione dell'onere a carico dell'acquirente.
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