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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10827/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un delitto il cui dolo era stato oggetto di specifico apprezzamento in merito. Dal testo emerge che la fattispecie concreta riguardava la presenza dell'imputato sulla strada, al di fuori degli orari autorizzati, circostanza che il giudice di merito ha valorizzato per affermare il dolo, ritenendo poco credibili le dichiarazioni difensive. In cassazione si censurava tale valutazione, prospettando anche il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché riproduttivi di censure già vagliate in appello, diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e non a denunciare specifici vizi di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze sul dolo erano meramente reiterative di questioni già decise in appello con motivazione lineare, coerente ed esauriente, fondata sui dati processuali e sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul diniego delle attenuanti generiche in comparazione con la recidiva, perché attinente a una valutazione discrezionale del merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrio, non ravvisati nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche, nella comparazione con la recidiva, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata posta in comparazione con le attenuanti generiche; la decisione richiama la discrezionalità del giudizio di bilanciamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, lineare e logicamente coerente.
  • La contestazione del dolo, quando si risolva nella richiesta di una diversa lettura delle emergenze processuali, non è scrutinabile in cassazione se la motivazione di merito sia completa e non manifestamente illogica.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità salvo che sia frutto di arbitrio o di evidente illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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