Sentenza del 05/10/2022 n. 28945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha rettificato la rendita catastale dello stabilimento (Docfa) contestando: la qualificazione come "impianti fissi" di alcuni macchinari (un laminatoio, 11 forni a trattamento termico e 2 trasformatori), l'erroneità dei valori attribuiti ai carri-ponte, al capannone e alla corte, nonché vizi di motivazione e mancanza di prova dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato alcuni motivi (in particolare quello principale che contestava l'applicazione dei principi normativi e la rilevanza degli impianti fissi alla luce della circolare 6/2012), ma ha accolto i motivi 2, 3, 4 e 5 relativi all'omessa e apodittica pronuncia della Commissione Regionale sulle specifiche censure di valore (tonnellaggio dei carri-ponte e giustificazione dei valori del capannone e della corte). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese; altri motivi (difetto di prova dell avviso e violazione del contraddittorio) sono stati ritenuti inammissibili o rigettati.
Norme richiamate
R.D. 13 aprile 1939, n. 652
Le disposizioni catastali interpretate coordinatamente fanno rientrare nella "unità immobiliare" degli opifici gli "impianti fissi" in qualsiasi modo uniti al suolo perché concorrono alla utilità e al valore complessivo dell'immobile.
art. 812 c.c.
Richiamato per sostenere la connessione fra edificio e impianti nella determinazione della rendita; contribuisce all'interpretazione della nozione di bene immobile rispetto agli impianti.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
Ha preservato la valutazione degli "impianti fissi" ai fini catastali nelle more di successive modifiche normative e ha giustificato l'orientamento dell'Ufficio (circ. 6/2012) per gli immobili in categoria D o E.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha escluso dal calcolo della rendita, con efficacia dal 1.1.2016, i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, confermando che precedentemente tali impianti erano computati nella rendita.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 2012
Indica requisiti di immobiliarità e fissità per includere impianti nella rendita; la Corte chiarisce che la valutazione della fissità si effettua con riferimento alla stabile connessione all'edificio e non alla possibilità materiale di rimozione.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c. comma 1 (n. 3 e n. 4), artt. 112, 115, 116
Gli articoli sono stati richiamati per i vizî di diritto e di motivazione in cassazione: possibile censura per violazione di norme sostanziali o per omessa pronuncia/omessa valutazione di censure specifiche da parte del giudice di merito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il principio che in sede di gravame non possono essere proposte nuove eccezioni non precedentemente dedotte; limita l'introduzione di nuove censure in appello e in cassazione.
L. n. 212 del 2000
Norma sul contraddittorio endoprocedimentale con l'Amministrazione; la sua violazione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile se non dedotta nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Prima del 1.1.2016 gli "impianti fissi" stabilmente connessi all'edificio produttivo concorrono alla determinazione della rendita catastale dell'opificio, anche se rimuovibili in termini assoluti; ciò che conta è la stabile connessione/fissità rispetto all'immobile.
- Le circolari dell'Amministrazione (es. circ. 6/2012) possono chiarire criteri tecnici, ma l'applicazione dipende dall'interpretazione coordinata delle norme catastali e civili; la Corte ha confermato la prevalenza della valutazione della stabile connessione.
- Il giudice di merito deve affrontare espressamente e motivatamente tutte le censure rilevanti sollevate dalle parti (es. tonnellaggio dei carri-ponte, data e natura degli interventi di manutenzione, differenze di stato manutentivo): motivazioni generiche o apodittiche espongono il provvedimento a cassazione e rinvio.
- In materia tributaria non è possibile introdurre nuovi motivi o eccezioni in sede di cassazione se non sono stati dedotti nei precedenti gradi; talune nullità formali o violazioni del contraddittorio, se non eccepite tempestivamente, risultano inammissibili in cassazione.
- Un rigetto implicito di una eccezione può essere considerato pronuncia (es. sul difetto di prova dell'avviso) quando il giudice abbia comunque deciso considerando congrui i valori indicati dall'Amministrazione.
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