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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08359/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza di due lavoratrici dipendenti. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società contro la sentenza fallimentare, ritenendo che le somme ricavate dalla vendita di beni sottoposti a sequestro penale non fossero destinate ai creditori sociali ma alla confisca ex art. 322-ter c.p., e che, depurate tali disponibilità, la società versasse in stato di insolvenza in ragione dell'esposizione debitoria verso fornitori, erario, enti previdenziali e lavoratori, oltre che per l'inattendibilità della contabilità e per i caratteri illegali della gestione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile, sostenendo che la Corte territoriale aveva esteso indebitamente a tutta la contabilità giudizi di sospetto riferiti solo ad alcune poste. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che non fossero stati valutati i bilanci più recenti, l'assenza di protesti ed esecuzioni, lo stato passivo e il fatto che la maggior parte dei crediti ammessi fosse contestata, così da non potersi fondare l'insolvenza sulla sola relazione dell'amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello esplicitava in modo sufficiente la ratio decidendi: la liquidità derivante dalla vendita dei beni sequestrati era vincolata alla confisca e non poteva soddisfare i creditori, mentre lo stato di insolvenza risultava dall'esposizione debitoria emergente dalla relazione dell'amministratore giudiziario, nonché dalla gestione illegale e dall'inattendibilità contabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui pretendeva una nuova valutazione di merito sulla sussistenza dell'insolvenza, ricordando che tale apprezzamento è di fatto e non sindacabile in cassazione se motivato; ha inoltre reputato non decisivo il richiamo allo stato passivo, poiché i crediti ammessi indicati dalla stessa ricorrente costituivano posizioni già accertate. Conseguentemente, oltre al rigetto, la società è stata condannata alle spese e, in solido con il legale rappresentante, ex art. 94 c.p.c., al pagamento delle spese in favore del fallimento, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 322-ter c.p.

    Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati erano vincolate alla confisca per equivalente e quindi non destinabili ai creditori sociali.

  • art. 648-ter c.p.

    Il profitto del reato richiamato rientrava nel vincolo di confisca richiamato dalla Corte territoriale.

  • art. 36 d.lgs. 159/2011

    La relazione dell'amministratore giudiziario ex codice antimafia è stata valorizzata come fonte degli elementi sull'esposizione debitoria e sulla gestione illegale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso sul mancato esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 94 c.p.c.

    È stata disposta la condanna in solido della società e del suo legale rappresentante per la imprudente proposizione della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente o perplessa quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a base del convincimento oppure li espone in modo tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico della decisione; non basta la semplice sintesi di una relazione tecnica se la sentenza chiarisce la catena argomentativa seguita.
  • L'accertamento dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o documentali già apprezzate dal giudice di merito.
  • Una liquidità sequestrata e destinata alla confisca per equivalente non è spendibile ai fini della soddisfazione dei creditori sociali e non può essere considerata risorsa disponibile per escludere lo stato di insolvenza.
  • Ai fini della verifica dell'insolvenza possono essere valorizzati, oltre all'esposizione debitoria, anche la inattendibilità della contabilità e i caratteri illeciti della gestione che abbiano inciso sulla prosecuzione dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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