Sentenza n. 12426/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made In Italy - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, notificato a mezzo pec in data 24 marzo 2023 e nel quale all’art. 1 così si è testualmente disposto “omissis... Per le motivazioni di cui alle premesse, il contributo concesso all’impresa CITY GREEN SRL, con sede legale in FILIPPO CUGGIANI 10 Fiumicino, RM, è rideterminato in 1.697,82 €, anziché in 8.863,41 €, commisurato agli interessi sull’importo dell’investimento ammesso di 22.000,00 € pari ad un’intensità agevolativa di 7,62 % ESL…omissis”; - nonché tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, relativi connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rideterminazione del contributo pubblico da euro 8.863,41 a euro 1.697,82
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva ottenuto un contributo commisurato agli interessi relativi a un finanziamento complessivo di euro 93.000,00, ripartito nel provvedimento di concessione tra euro 22.000,00 per investimenti ordinari ed euro 71.000,00 per investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti 4.0. In sede di rendicontazione, l'impresa dichiarava di avere destinato l'intero finanziamento a investimenti ordinari. Il Ministero rideterminava quindi il contributo in euro 1.697,82, applicando le condizioni del provvedimento concessorio e considerando ammissibili soltanto gli investimenti ordinari entro il limite di euro 22.000,00. L'impresa impugnava la rideterminazione deducendo eccesso di potere, abnormità e irragionevolezza, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto o carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990. Il Ministero eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e una mera rideterminazione matematica del contributo, e chiedeva comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che la rideterminazione fosse intervenuta a valle della concessione del contributo e costituisse un mero ricalcolo delle percentuali applicabili agli investimenti effettivamente ammissibili, in applicazione delle condizioni già stabilite nel provvedimento concessorio, senza esercizio di discrezionalità amministrativa né di poteri pubblicistici di secondo grado. La controversia riguarda quindi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'adempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario, con conseguente configurabilità di un diritto soggettivo e devoluzione della cognizione al giudice ordinario. La domanda può essere riproposta davanti a tale giudice ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo le modalità previste dalla norma.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente in relazione al preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione segue la natura della situazione soggettiva azionata, non la qualificazione formale dell'atto impugnato.
- Quando, dopo la concessione del finanziamento, l'amministrazione si limita a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e a ricalcolare o recuperare il contributo in conseguenza dell'inadempimento del beneficiario, la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e spetta alla giurisdizione ordinaria, perché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di finanziamenti pubblici, per le controversie relative alla fase procedimentale anteriore all'assegnazione del beneficio discrezionale oppure quando il provvedimento attributivo sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse.
- La qualificazione formale dell'atto come revoca, decadenza o risoluzione non determina da sola la giurisdizione: occorre verificare se l'amministrazione abbia esercitato un potere pubblicistico di secondo grado oppure abbia fatto valere, nella fase esecutiva, l'inadempimento alle condizioni della concessione.
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