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Sentenza

Sentenza n. 1780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) n. 271, pubblicata il 26 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disposta per il rilascio di 29 tagliandi di revisione relativi a revisioni mai effettuate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell’autorizzazione. Ha dedotto: l’erronea interpretazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991, sostenendo che la revoca richiederebbe congiuntamente la perdita dei requisiti previsti dall’art. 3 e l’accertamento di gravi abusi, mentre essa e la legale rappresentante avrebbero conservato tutti i requisiti; il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti e l’insufficienza dell’istruttoria, assumendo che, in assenza di una condanna penale definitiva, la Regione avrebbe dovuto autonomamente accertare la falsità dei 29 tagliandi e non avrebbe potuto fondare la revoca sugli accertamenti penali; la motivazione postuma e l’omessa spiegazione della scelta della revoca, quale misura più grave, rispetto alla sospensione; infine, l’illegittimità dell’art. 18.5 del decreto direttoriale n. 3140 del 16 luglio 2019, richiamato nel provvedimento, nella parte in cui avrebbe alterato il rapporto tra perdita dei requisiti e gravi abusi previsto dalla legge. I fatti riguardavano 29 carte di circolazione recanti tagliandi apparentemente genuini ma falsi, relativi a revisioni mai effettuate, emessi nell’arco temporale dal 2020 al 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha interpretato l’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991 nel senso che la perdita dei requisiti previsti dall’art. 3 e l’accertamento di gravi abusi costituiscono ipotesi autonome e alternative di revoca: non è necessario che ricorrano contemporaneamente. La revoca può quindi essere disposta anche quando l’operatore conservi i requisiti soggettivi, oggettivi e professionali, se abbia commesso gravi abusi nell’esercizio dell’attività autorizzata. Nel caso concreto, l’emissione plurima e protratta nel tempo di tagliandi falsi relativi a revisioni mai effettuate è stata ritenuta idonea a integrare gravi abusi, tenuto conto della natura dell’attività, del rilievo pubblicistico delle funzioni esercitate, della sicurezza stradale e dell’affidamento degli utenti. La valutazione amministrativa dell’affidabilità è autonoma rispetto all’accertamento penale e non richiede una condanna penale irrevocabile. Il provvedimento regionale conteneva un’istruttoria e una motivazione sufficienti, indicando il numero dei tagliandi, i veicoli interessati e il periodo delle condotte; non vi è stata integrazione postuma della motivazione. Il richiamo al decreto direttoriale del 2019 era meramente illustrativo, poiché la revoca risultava fondata direttamente sull’art. 9 della legge n. 264/1991. La società appellante è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 2 e 3, l. 264/1991

    “quando siano commessi gravi abusi”

    La disposizione prevede autonome ipotesi di revoca: il venir meno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione e l’accertamento di gravi abusi nell’esercizio dell’attività. La seconda ipotesi non richiede la contemporanea perdita dei requisiti.

  • art. 3 l. 264/1991

    Individua i requisiti soggettivi, oggettivi e professionali necessari per il rilascio dell’autorizzazione, il cui venir meno costituisce autonomo presupposto di revoca.

  • art. 5 l. 264/1991

    Rileva con riferimento all’abilitazione della legale rappresentante della società all’esercizio dell’attività.

  • art. 7 l. 241/1990

    È stato applicato per la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla verifica della regolarità dell’attività e alla possibile revoca dell’autorizzazione.

  • art. 18.5 decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 3140 del 16 luglio 2019

    Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto meramente illustrativo e non fondativo della revoca, che trova direttamente la propria base nell’art. 9 della legge n. 264/1991.

Massime di principio

  • Quando una legge prevede la revoca di un’autorizzazione sia per il venir meno dei requisiti necessari al suo rilascio sia per la commissione di gravi abusi nell’esercizio dell’attività, le due fattispecie costituiscono presupposti autonomi e alternativi: la revoca per gravi abusi non richiede anche la perdita dei requisiti.
  • L’amministrazione può qualificare come grave abuso la reiterata emissione, nell’esercizio di un’attività connessa a funzioni pubblicistiche, di attestazioni false relative a controlli o verifiche mai effettuati, considerando la natura dell’attività, la quantità e la durata delle condotte e l’incidenza sulla sicurezza pubblica e sull’affidamento degli utenti.
  • La valutazione amministrativa dell’affidabilità del titolare di un’autorizzazione è autonoma rispetto all’accertamento penale e può fondare la revoca anche prima di una condanna penale definitiva, purché il provvedimento esponga adeguatamente gli elementi istruttori e valutativi posti a base della decisione.
  • La motivazione di un provvedimento di revoca non è postuma quando l’atto indica in modo sufficientemente specifico le condotte contestate, il loro numero, il periodo di commissione e la loro rilevanza ai fini dell’affidabilità dell’operatore.
  • La revoca dell’autorizzazione può essere proporzionata quando la pluralità e la protrazione degli abusi evidenziano una grave e non rimediabile inaffidabilità nell’esercizio di funzioni o attività di rilievo pubblicistico.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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