Cassazione Civile, Ordinanza n. 35514/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietarie)
La controversia
La controversia riguarda un locale a piano terra adibito a vano caldaia e vano antistante, inserito in un edificio di Roccaraso. Le attrici avevano chiesto l'accertamento della loro comproprietà indivisa esclusiva sul bene, con esclusione della condominialità e di qualsiasi diritto personale o reale di godimento in favore della controparte, nonché il rilascio del locale, la rimozione di una caldaia e di uno scaldabagno e il risarcimento dei danni da illegittima detenzione. In primo grado le domande erano state accolte, valorizzando gli atti di donazione del 1991 e la situazione di fatto del locale; in appello, invece, la decisione è stata riformata con rigetto delle domande, ritenendosi il locale parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. e non idonei gli atti di donazione a superare la presunzione di condominialità. Nel ricorso per cassazione le attrici hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1117, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato la condominialità senza verificare il momento genetico del condominio, che risalirebbe a una donazione del 1946, quando il locale non ospitava ancora alcun impianto, essendo la sala caldaia stata realizzata solo nel 1981; 2) violazione degli artt. 1158, 1117 e 2909 c.c., per avere la Corte trascurato il giudicato interno formatosi nei confronti della convenuta sulla mancanza di prova dell'interversione del possesso ai fini dell'usucapione della comproprietà del locale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'assenza di prova dei requisiti dell'usucapione, in presenza di un preteso titolo di proprietà esclusiva e dell'inapplicabilità dell'art. 1117 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva considerato sufficiente la situazione attuale del bene e gli atti di donazione del 1991 per affermarne la condominialità. Ha affermato che, per i beni indicati dall'art. 1117 c.c., occorre verificare se la destinazione a servizio comune e il collegamento funzionale esistessero già al momento della nascita del condominio, cioè al frazionamento originario della proprietà; inoltre, il titolo contrario idoneo a vincere la presunzione va ricercato nell'atto costitutivo del condominio, non nel successivo titolo di acquisto delle parti. Il secondo motivo è stato rigettato perché l'appello proposto dal dante causa della convenuta impediva di considerare formato il giudicato nei confronti della convenuta medesima, in ragione della situazione di litisconsorzio necessario processuale rilevante anche ai fini dell'art. 331 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1117 c.c.
La presunzione di condominialità dei beni indicati dalla norma non si supera con qualsiasi prova contraria, ma solo con il titolo costitutivo del condominio; per i volumi tecnici occorre verificare che la destinazione comune esistesse già alla nascita del condominio.
art. 1362 c.c.
Invocato come criterio di interpretazione degli atti di donazione; la Corte d'appello lo ha applicato in modo non corretto secondo la Cassazione, perché ha guardato al titolo successivo anziché a quello genetico del condominio.
art. 1363 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione complessiva degli atti di donazione; la sua applicazione non può sostituire la verifica del titolo originario del condominio.
art. 1158 c.c.
Richiamato in relazione all'usucapione e al dedotto difetto di prova dell'interversione del possesso.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato; la Corte esclude il giudicato interno nei confronti della convenuta in ragione dell'appello del dante causa e del nesso di litisconsorzio processuale.
art. 331 c.p.c.
Nel caso di appello proposto dal terzo chiamato/dante causa, la situazione processuale impedisce che la sentenza di primo grado passi in giudicato nei confronti della convenuta chiamante.
art. 380 bis c.p.c.
Indicato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso per manifesta fondatezza di un motivo.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio in presenza di manifesta fondatezza del primo motivo.
Massime di principio
- Per i beni rientranti nell'elenco dell'art. 1117 c.c., la presunzione di condominialità può essere superata solo mediante il titolo che ha originato il condominio al momento del frazionamento dell'edificio; non è sufficiente fare leva su successivi atti di acquisto o su elementi di fatto sopravvenuti.
- La natura comune di un vano tecnico dipende dalla sua destinazione e dal suo collegamento funzionale con le unità immobiliari già al momento della nascita del condominio; se il collegamento è creato solo in seguito, non si perfeziona la comunione, potendo al più sorgere una servitù.
- Quando si contesta la condominialità di un bene elencato dall'art. 1117 c.c., incombe sulla parte che rivendica la proprietà esclusiva fornire la prova idonea a vincere la presunzione legale, e tale prova deve provenire dal titolo costitutivo originario del condominio.
- In presenza di appello proposto dal soggetto che abbia un rapporto processuale inscindibile o comunque rilevante ai fini dell'art. 331 c.p.c., non può ritenersi formato il giudicato nei confronti della parte collegata, anche se questa non abbia autonomamente impugnato la decisione di primo grado.
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