Cassazione Penale, Ordinanza n. 08510/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva già valutato in relazione alla contestazione di una denuncia di furto ritenuta falsa. Dal testo emerge che la difesa sosteneva: da un lato, che la falsità della denuncia non sarebbe stata accertata grazie a una collaborazione dell'imputato, il quale anzi avrebbe cercato di accreditare una versione opposta; dall'altro, che la versione dell'accusa sarebbe stata inverosimile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e generici, osservando che il giudice di legittimità non può sovrapporre una nuova valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta nei gradi di merito, né può sostituire una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già adeguatamente vagliato e confutato la tesi difensiva, anche rispetto alla testimonianza a discarico richiamata dall'imputato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze processuali né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche o nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di furto ritenuta falsa deve essere valutata alla luce del concreto vaglio delle emergenze istruttorie; la mera prospettazione difensiva di una versione alternativa non è sufficiente se già confutata in modo adeguato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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