Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29128/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva agito in giudizio contro la banca per ottenere la restituzione delle somme addebitate in un cessato rapporto di conto corrente, deducendo l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e di interessi applicati oltre il tasso legale in assenza di valida pattuizione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e liquidando un modesto importo da restituire. In appello la società aveva contestato la quantificazione dell’indebito, sostenendo che il giudice avesse erroneamente imputato le rimesse prima agli interessi e poi al capitale, mentre secondo il diverso criterio prospettato avrebbe dovuto risultare un credito restitutorio molto più elevato. La banca aveva proposto appello incidentale per negare l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e per le spese. La Corte d’appello aveva respinto entrambi gli appelli. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione del criterio di imputazione delle rimesse ripristinatorie nel conto corrente bancario con apertura di credito, sostenendo che la Corte territoriale, pur escludendo l’applicabilità dell’art. 1194 c.c., avrebbe comunque confermato una quantificazione fondata su quel criterio di imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo non coerente con l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché denunciava la violazione di un mero "criterio di imputazione" senza indicare una specifica norma di diritto che imponesse un diverso criterio. Ha inoltre osservato che la questione non riguardava davvero l’imputazione dei pagamenti a interessi o capitale, ma la ricostruzione del saldo del conto depurato degli effetti della illegittima capitalizzazione trimestrale, profilo risolto in fatto dal consulente tecnico contabile. La Corte ha anche rilevato un difetto di specificità e autosufficienza del motivo, poiché non erano riportati né la relazione peritale né i quesiti del giudice, impedendo il controllo sulla tesi della ricorrente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1194 c.c.

    La Corte richiama la norma sull’imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale per affermarne la non pertinenza nel caso di ricostruzione del saldo di conto corrente depurato della capitalizzazione trimestrale illegittima; in tale fattispecie non vi è un vero problema di imputazione del pagamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica quale specifica norma di diritto sarebbe stata violata, non essendo sufficiente censurare astrattamente un criterio di imputazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza quando non siano riportati gli atti e i documenti rilevanti, qui la relazione del consulente tecnico e i quesiti formulati dal giudice.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta contestare un "criterio" applicato dal giudice di merito: occorre individuare una specifica norma di diritto asseritamente violata.
  • Se la questione riguarda la ricostruzione contabile del saldo di un rapporto bancario depurato da addebiti illegittimi, la controversia può risolversi in un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, salvo vizi specificamente dedotti.
  • Quando il motivo si fonda su risultanze peritali o su atti processuali, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza indicando e riportando il contenuto degli elementi decisivi, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L’inapplicabilità della regola di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. rende non pertinenti, nel caso concreto, sia l’imputazione prima agli interessi sia quella al capitale, se la controversia riguarda invece il ricalcolo del saldo per espungere gli effetti di una clausola o pratica illegittima.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.