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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46931/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di qualificazione del fatto rispetto all'art. 628 cod. pen.: la ricorrente ha dedotto che il fatto configurava il delitto di furto e non di rapina, sostenendo che l'intervento fisico fosse minimo e connaturato alla sottrazione (destrezza) e non una violenza idonea a costringere la vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui la ricorrente aveva afferrato il braccio della persona offesa, l'aveva strattonata costringendola a fermarsi e, approfittando della sorpresa e della momentanea incapacità di reazione, le aveva frugato nelle tasche sottraendo le banconote. Questo comportamento integra la rapina in quanto vi è stato un coefficiente anche minimo di forza impeditiva idoneo a produrre coazione fisica che ha favorito la sottrazione. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma alla fattispecie affermando che anche una minima forza impeditiva sul soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica assoluta o relativa, integra la rapina.

  • Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984 (Chiari), Rv. 166284

    Giurisprudenza richiamata secondo cui l'energia fisica, anche minima, posta in essere contro il soggetto passivo costituisce violenza idonea a realizzare la rapina.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale che ha permesso la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (richiamata nel procedimento).

Massime di principio

  • Il contatto fisico anche minimo con la vittima, se idoneo a costringerla a comportamenti non voluti che facilitano la sottrazione, integra la rapina ai sensi dell'art. 628 cod. pen.
  • Per qualificare il fatto come furto anziché rapina è necessario dimostrare che la sottrazione sia avvenuta esclusivamente per destrezza senza alcuna forma di coercizione o costrizione sulla persona.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla natura coercitiva dell'azione piuttosto che sull'entità della forza: anche una spinta o la presa di un braccio che impedisce la reazione possono essere sufficienti.
  • Elementi probatori decisivi sono la dinamica ricostruita (presa del braccio, strattonamento, fermo della vittima), le dichiarazioni della persona offesa, eventuali testimonianze e riprese video; tali elementi orientano la qualificazione come rapina.
  • In situazioni analoghe, il difensore può puntare a dimostrare l'assenza di costrizione effettiva o che la sottrazione sia stata realizzata per pura abilità, mentre l'accusa dovrà provare anche una minima coercizione fisica idonea a bloccare o limitare la reazione della vittima.

Testo integrale

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