Cassazione Civile, Ordinanza n. 07009/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, titolare di un bookmaker non concessionario ma operante in Italia tramite un centro di trasmissione dati e coobbligata con il gestore della ricevitoria, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012, con irrogazione di sanzioni. In primo grado era stato accolto solo parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sul presupposto territoriale dell'imposta, sostenendo che l'accettazione della scommessa si perfezionasse all'estero, nel luogo in cui il bookmaker viene a conoscenza dell'accettazione; (2) omessa pronuncia e carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, per mancata chiarezza sul ruolo della società coinvolta; (3) omessa pronuncia sulla dedotta incompatibilità della disciplina interna con gli artt. 56 e 52 TFUE e con i principi UE di non discriminazione e libera prestazione dei servizi, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) violazione del diritto unionale e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento quanto al presupposto soggettivo dell'imposta, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; (5) violazione delle norme sull'imposta unica e sulla rivalsa tra bookmaker e ricevitore, con prospettazione di possibile questione di legittimità costituzionale. La ricorrente ha inoltre chiesto un rinvio di udienza per una possibile conciliazione, respinto perché non applicabile al giudizio di cassazione nel regime normativo rilevante.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: l'eccezione di nullità per difetto di motivazione non era stata adeguatamente trascritta e, in ogni caso, era stata implicitamente rigettata dalla decisione di merito. Ha poi rigettato unitariamente il primo, terzo, quarto e quinto motivo, affermando che, secondo la disciplina interpretativa dell'imposta unica e la giurisprudenza costituzionale e unionale già consolidata, il presupposto impositivo ricorre per l'attività svolta in Italia di organizzazione, raccolta e trasmissione delle scommesse, anche se il bookmaker è estero e anche se opera fuori concessione; non sussiste discriminazione rispetto agli operatori nazionali, la normativa non contrasta con la libertà di prestazione dei servizi, e non vi sono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale né per rimettere questioni di costituzionalità. La Corte ha inoltre escluso che il tema della rivalsa tra bookmaker e ricevitoria rilevasse nel giudizio, poiché estraneo al thema decidendum. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288 del 1998
Il riferimento alle scommesse "accettate nel territorio italiano" è stato inteso in relazione all'attività di raccolta e organizzazione svolta in Italia, non al solo luogo in cui il bookmaker apprende l'accettazione.
art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998
È interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche all'estero, concorsi pronostici o scommesse, in presenza o assenza di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010
Norma interpretativa che estende la soggettività passiva anche agli operatori fuori concessione e alle ricevitorie che operano per loro conto; per i rapporti successivi al 2011 consente la traslazione del carico fiscale.
art. 48-bis D.Lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di differimento dell'udienza per conciliazione è stata ritenuta non applicabile al giudizio di cassazione nel caso concreto.
art. 48 D.Lgs. n. 546 del 1992
La disciplina richiamata riguarda la conciliazione fuori udienza; la sua estensione ai giudizi di cassazione è stata esclusa per il giudizio in esame, in ragione della data di introduzione della causa.
art. 48-ter D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato solo in relazione alla disciplina del pagamento delle somme dovute in caso di conciliazione, ma non applicato al caso concreto.
art. 4 D.Lgs. n. 220 del 2023
Le nuove disposizioni sul processo tributario si applicano ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024 e, per alcune norme espressamente elencate, anche ai giudizi pendenti in Cassazione; il giudizio in esame non vi rientra.
art. 267 TFUE
È stato escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata decisa dalla Corte di giustizia e il quadro era ritenuto definito.
artt. 56 e 57 TFUE
La Corte richiama la giurisprudenza unionale nel senso che la normativa italiana non ostacola né discrimina la libera prestazione di servizi nel settore delle scommesse.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso per omessa pronuncia, ma il relativo vizio è stato escluso perché la decisione di merito implicava il rigetto dell'eccezione preliminare.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro sulla motivazione dei provvedimenti, ma non ritenuto violato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza, senza accoglimento della censura.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai motivi in tema di motivazione del provvedimento tributario e della sentenza, ma senza accoglimento.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai motivi sulla motivazione della sentenza tributaria, ma non accolto.
art. 7 L. n. 241 del 1990
Invocato per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata ritenuta implicitamente respinta e inammissibile nel vizio prospettato.
art. 23, comma 2, L. n. 87 del 1953
Usato come parametro per ricordare il requisito di rilevanza della questione di costituzionalità, non ravvisato nel caso concreto.
art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla rivalsa e alla disciplina del carico tributario, ma la questione è stata ritenuta estranea al giudizio.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse, il presupposto dell'imposta unica non coincide con il solo perfezionamento del contratto nel luogo in cui il bookmaker riceve l'accettazione, ma con l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano.
- La disciplina interpretativa dell'imposta unica assoggetta al tributo anche i soggetti che gestiscono scommesse per conto proprio o di terzi, compresi gli operatori esteri e i loro intermediari nazionali, purché l'attività sia esercitata in Italia.
- Per le annualità successive all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, la soggettività passiva dei ricevitori operanti per bookmakers privi di concessione è legittima, anche perché la struttura negoziale può consentire la traslazione del carico fiscale tramite la regolazione delle commissioni.
- Non sussiste violazione della libertà di prestazione dei servizi né discriminazione tra operatori nazionali ed esteri quando l'imposta colpisce in modo uniforme tutti i soggetti che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione risulta già decisa in modo chiaro e specifico dalla giurisprudenza unionale pertinente.
- La questione sulla rivalsa tra bookmaker e ricevitore, se attiene alla regolazione privatistica dei rapporti interni e non incide sulla debenza del tributo oggetto del giudizio, è estranea al thema decidendum e non giustifica una rimessione alla Corte costituzionale.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione preliminare non sussiste quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con l'accoglimento di quell'eccezione, poiché il suo rigetto può ritenersi implicito.
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