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Sentenza

Sentenza del 21/11/2022 n. 34159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte che aveva rigettato il loro ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. Hanno dedotto un errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) sostenendo che la Corte aveva dato per scontato che la società avesse definito l'accertamento tramite un accertamento con adesione, mentre in realtà la società si era limitata ad acquiescere (definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997), con il conseguente diverso regime giuridico e la preclusione di poter contestare i maggiori redditi sociali da parte dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non sussista un errore percettivo evidente negli atti: l'ordinanza impugnata dava atto della definizione dell'accertamento della società ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/1997 (quindi della definitività dell'atto). Ha, inoltre, precisato che il richiamo alla giurisprudenza sull'accertamento con adesione è stato utilizzato come paragone giurisprudenziale per valutare il fatto decisivo, ossia la definitività dell'accertamento societario per mancata impugnazione e la rinuncia al contenzioso con conseguente preclusione per i soci di sollevare questioni di merito che la società avrebbe dovuto dedurre. Ha escluso che le questioni prospettate costituiscano errori di fatto revocatori; le memorie difensive che chiedono diversa valutazione in diritto sono inammissibili in sede di revocazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15

    D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15

    La definizione agevolata (acquiescenza) comporta riduzione delle sanzioni e produce effetti di definitività dell'accertamento societario tali da precludere ai soci la possibilità di contestare nel merito accertamenti conseguenziali che la società non ha impugnato

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis

    D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis

    La definizione amministrativa costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche; l'unitarietà dell'accertamento viene meno con la definizione in sede amministrativa

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Individua l'errore di fatto revocatorio: deve trattarsi di una falsa percezione 'evidente' di circostanze decisivi emergenti dagli atti, non di una diversa interpretazione giuridica

  • art. 391-bis c.p.c.

    Regola la revocazione delle sentenze di cassazione; il rimedio è straordinario e ammette l'errore di fatto solo se decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti

  • D.L. n. 79 del 1997, ex art. 9-bis

    D.L. n. 79 del 1997, ex art. 9-bis

    Giurisprudenza su tale norma viene richiamata come parametro analogo: anche la definizione agevolata prevista da tale norma era ritenuta preclusiva della necessità di litisconsorzio necessario con la società

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (convertito nella L. n. 176/2020)

    D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis; L. n. 176 del 2020

    Consente, tra l'altro, la deposizione di requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui citata in relazione alla partecipazione del P.G. con conclusioni scritte

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis

    Prevede l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • Se la società definisce l'accertamento in sede amministrativa (per adesione o mediante definizione agevolata/acquiescenza), l'accertamento diventa definitivo e preclude ai soci la possibilità di contestare nel merito gli effetti di tale accertamento che avrebbero dovuto essere dedotti dalla società stessa
  • La differenza tecnica tra 'accertamento con adesione' e 'acquiescenza/definizione agevolata' non esclude, di per sé, l'effetto preclusivo della definitività societaria sugli accertamenti consequenziali nei confronti dei soci
  • Il litisconsorzio necessario tra società e soci non sussiste quando l'atto impositivo societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione o per definizione amministrativa; i soci possono sollevare soltanto questioni personali e specifiche
  • Il rimedio della revocazione in Cassazione (art. 391-bis c.p.c.) per errore di fatto è molto limitato: ammette solo errori percettivi evidenti, decisivi e immediatamente riscontrabili dagli atti, non rinnovate valutazioni in diritto o interpretazioni alternative
  • Quando si contesta una sentenza per presunta svista sui documenti processuali, è necessario dimostrare la palese discrepanza tra il contenuto degli atti e quanto ritenuto dal giudice; mere argomentazioni in diritto o diversa valutazione non sono ammissibili in sede revocatoria

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