Sentenza del 28/01/2016 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Cessione quote - Plurime cessioni - Tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta applicazione dell'imposta di registro a un atto contenente plurime cessioni di quote. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le cessioni dovessero essere trattate unitariamente ai fini fiscali, con applicazione di una sola imposta secondo l'art. 11 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. La questione era stabilire se le diverse disposizioni contenute nell'atto derivassero necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura oppure costituissero negozi autonomi.
La decisione
È stata ritenuta applicabile la regola generale dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. 131/1986: quando un atto contiene più disposizioni autonome, non necessariamente collegate per la loro natura intrinseca, ciascuna disposizione è soggetta a una distinta imposta di registro. Tale disciplina prevale sulla previsione dell'art. 11 della Tariffa. Di conseguenza, le plurime cessioni di quote sono state assoggettate a tante imposte quante sono le disposizioni autonome contenute nell'atto.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Gli atti che contengono più disposizioni, se non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, sono soggetti ad altrettante imposte quante sono le disposizioni stesse.
La norma stabilisce il criterio generale della tassazione separata delle disposizioni negoziali autonome contenute in un unico atto. La pluralità di cessioni comporta quindi una pluralità di imposte, salvo che le disposizioni siano intrinsecamente e necessariamente interdipendenti.
Art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione non prevale sulla regola generale dell'art. 21 quando l'atto contiene più cessioni autonome. La sua applicazione deve essere coordinata con il principio della tassazione distinta delle singole disposizioni.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la presenza di un unico documento non implica necessariamente l'applicazione di una sola imposta: occorre esaminare quante disposizioni negoziali autonome esso contiene.
- Più cessioni di quote inserite nello stesso atto sono normalmente soggette a imposizione separata quando ciascuna cessione può esistere autonomamente e non costituisce conseguenza necessaria delle altre.
- Per evitare la tassazione plurima non è sufficiente che le operazioni siano formalmente raccolte in un unico contratto o siano economicamente collegate; deve sussistere un legame giuridico intrinseco e necessario tra le disposizioni.
- In caso di contrasto apparente tra una norma generale sull'imposta di registro e una disposizione tariffaria, la disciplina generale dell'art. 21 opera come criterio prevalente per stabilire se debbano applicarsi una o più imposte.
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