Sentenza n. 7671/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 5/2025, depositata e resa pubblica in data 01.01.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2790/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 5/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 sulla Carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione, nonostante il passaggio in giudicato, alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 5/2025, con cui era stato riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 sulla Carta docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, era decorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo rituale la notificazione al Ministero, definitivo il titolo giudiziale e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza né contestato l'inadempimento o fornito una giustificazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia, o dalla sua eventuale comunicazione amministrativa anteriore, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha invece rigettato allo stato la domanda di astreinte, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri del giudice di ordinare l'esecuzione, nominare il commissario ad acta e disporre penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta di astreinte è stata rigettata allo stato, salva una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice per l'avvio dell'esecuzione.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della verifica dell'attuazione del giudicato nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'inerzia.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi puntualmente al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; conserva, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di adempimento, non sull'an e sul quando.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione contestuale di una penalità di mora: l'astreinte può essere negata allo stato, salva una successiva richiesta qualora persista l'inottemperanza oltre i termini stabiliti.
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