Cassazione Penale, Sentenza n. 46267/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso (contravvenzione). Il ricorrente ha dedotto: 1) estinzione del reato per prescrizione (sostiene che la prescrizione sarebbe maturata il 9 luglio 2019); 2) carenza di motivazione della sentenza rispetto ai rilievi difensivi in appello; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul punto della prescrizione la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il termine di prescrizione di cinque anni (per le contravvenzioni) va aumentato di oltre due anni, 5 mesi e 9 giorni per varie sospensioni/interruzioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado (legittimo impedimento dell'imputato, astensione degli avvocati, richieste difensive) e di ulteriori 64 giorni per la sospensione legata alla pandemia. Di conseguenza la prescrizione è maturata il 24 febbraio 2022, dopo la sentenza di secondo grado del 23 febbraio 2021. I motivi di doglianza sulla motivazione sono stati ritenuti generici o infondati: la corte ha ravvisato adeguata motivazione sulla colpevolezza (testimonianza del verbalizzante e perquisizione) e sul diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 codice penale
Citato dal ricorrente come parametro relativo alla prescrizione; la Corte non accoglie la contestazione basata su tale disposizione ritenendo invece applicabile il computo dettagliato con sospensioni e interruzioni.
art. 161 codice penale
La Corte ricorda che per le contravvenzioni il termine ordinario di prescrizione è di 5 anni e che a tale termine devono essere aggiunti i periodi di sospensione/interruzione verificatisi durante il processo (legittimo impedimento, astensione degli avvocati, richieste difensive, sospensione per pandemia), con conseguente posticipo della data di estinzione del reato.
Massime di principio
- Per le contravvenzioni il termine di prescrizione ordinario è quinquennale (art. 161 c.p.) ma va aumentato dei periodi di sospensione o interruzione intervenuti durante il procedimento: occorre documentare e computare dettagliatamente ogni sospensione (es. legittimo impedimento, astensione degli avvocati, richieste difensive, sospensioni emergenziali come la pandemia).
- La mera asserzione della prescrizione senza un calcolo puntuale e senza confronto con le sospensioni effettive è facilmente considerata infondata. È essenziale fornire una ricostruzione cronologica e probatoria delle sospensioni.
- Avverso una sentenza devono essere dedotte in modo specifico e confrontate le argomentazioni della decisione impugnata: censure generiche sulla motivazione rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate.
- La concessione di circostanze attenuanti generiche può essere negata in presenza di precedenti penali che rivelano una propensione a delinquere; per ottenere le attenuanti è utile allegare elementi concreti che dimostrino il cambiamento del comportamento o la particolare tenuità del fatto.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; inoltre l'inammissibilità può precludere l'utile rilievo di fatti sopravvenuti dopo la sentenza di appello (ad es. estinzione maturata successivamente).
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