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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 293/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso lamentava: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e insufficienza, apparente ed illogicità manifesta della motivazione sulla sussistenza del reato di usura (art. 644 c.p.) nella sola forma della pattuizione usuraria; si censurava l'eccessiva fiducia nella testimonianza del Napolitano, raccolta con molte contestazioni e priva di riscontri esterni (assegno, concrete conferme), nonché contraddizioni su importi, utilizzo del mutuo e restituzioni; 2) violazione degli artt. 43 e 110 c.p. con riferimento all'elemento soggettivo e alla consapevolezza del Rozza della natura usuraria dell'accordo: secondo la difesa la dazione di danaro e la riscossione tardiva non dimostravano scientia usurae né pretese oltre i 3.300 euro restituiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. È stata confermata la responsabilità di Andrea Rozza, in concorso con Luigi Canonico, per il reato di usura continuata in danno di Salvatore Napolitano (pattuizione di prestito di 3.000 euro con restituzione di 3.300 e interessi riconducibili a tasso usurario). Confermate la pena (anni 3 e mesi 6 di reclusione), la multa di Euro 7.000, il pagamento delle spese processuali e la confisca di Euro 300; resta immutata l'assoluzione dal reato di tentata estorsione perché il fatto non sussiste. La Cassazione ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la valutazione di attendibilità della persona offesa e la ricostruzione della partecipazione e della consapevolezza del Rozza.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criticato dal ricorrente come violato per presunta inadeguatezza della raccolta testimoniale; la Corte ha ritenuto che il ricorso in realtà si confrontasse con il materiale probatorio e non con un vizio logico tipico dell'art. 606 c.p.p., dunque infondato.

  • art. 644 cod. pen.

    La Corte ha affermato che il reato di usura si perfeziona con la pattuizione di interessi usurari anche se non è seguito integralmente il pagamento; nel caso la pattuizione originaria (3.000 -> 3.300) aveva tasso usurario e integra il reato.

  • artt. 43 e 110 cod. pen.

    Applicati per valutare la concorsualità e il contributo del Rozza alla pattuizione usuraria; la Corte ha ritenuto provato sia il contributo materiale (fornitura del denaro/riscossione rate) sia la consapevolezza della natura usuraria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente: la Cassazione ha delimitato il proprio controllo ai vizi di motivazione tassativamente previsti dall'art. 606, ritenendo che la difesa avesse in realtà proposto valutazioni sul merito probatorio non sindacabili in questa sede salvo manifeste contraddizioni.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Citato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nulla di sostanziale rispetto alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate dal giudice, fondare da sole una condanna anche in assenza di riscontri esterni, purché la valutazione di attendibilità sia accurata e adeguatamente motivata.
  • Il reato di usura si concreta con la pattuizione di condizioni usurarie: l'inadempimento del debitore non elimina la natura illecita dell'accordo originario.
  • La cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione del merito probatorio quando vi sia una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello convergenti): sono difficilmente superabili le valutazioni motivazionali dei giudici di merito salvo vizi logici manifesti o contraddizioni evidenti.
  • Per contestare con successo in sede di legittimità la credibilità di una persona offesa occorre dimostrare contraddizioni manifeste o illogicità nella motivazione, non la mera presentazione di una diversa ricostruzione probatoria.
  • La partecipazione alla catena del prestito (fornitura del denaro, riscossione di rate, richiesta di interessi per ritardo) può essere utilizzata per provare concorso e consapevolezza nell'illecito, specie se ricostruita con coerenza dai giudici di merito.

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