Sentenza n. 4306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso per quattro posti di agente di Polizia Locale, fondata sulla condanna penale a pena detentiva per delitto non colposo, nonché atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva partecipato al concorso indetto dal Comune di Massafra per posti a tempo indeterminato e parziale di agente di Polizia Locale. Nella domanda aveva dichiarato di avere riportato una condanna a un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 319-quater, comma 2, c.p., con sospensione condizionale della pena e non menzione. La condanna era stata pronunciata in primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva successivamente alla presentazione della domanda. Il bando richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, il possesso delle condizioni previste dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, tra cui il non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo. Il candidato è stato escluso dalle prove, ma, in forza di una misura cautelare del TAR, è stato ammesso con riserva, ha svolto le prove ed è stato inserito nella graduatoria degli idonei non vincitori. Il TAR ha respinto il ricorso contro l’esclusione e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti relativi agli atti successivi. In appello sono stati dedotti, in sintesi: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 65/1986; erronea interpretazione della clausola del bando, che secondo l’appellante avrebbe riguardato soltanto pene detentive effettivamente eseguite; rilevanza della sospensione condizionale della pena; necessità di una valutazione discrezionale e concreta dell’incidenza del precedente penale sul rapporto di pubblico impiego; necessità che la condanna fosse definitiva alla data della domanda; illegittimità derivata degli atti successivi e richiesta di conferma della permanenza nella graduatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 2, lett. g), del bando riproducesse il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986, secondo cui per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è necessario non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo. La sospensione condizionale della pena incide esclusivamente sull’esecuzione della pena e non elimina né la condanna né la pena detentiva inflitta; pertanto, non neutralizza il requisito ostativo. Il controllo dell’amministrazione è vincolato e consiste nell’accertamento dell’esistenza della condanna prevista dalla legge e dal bando, senza necessità di una valutazione discrezionale sull’incidenza concreta del precedente penale. Tale valutazione è stata effettuata a monte dal legislatore e dall’amministrazione mediante la previsione del requisito, giustificata dalla possibilità che gli agenti di Polizia Locale svolgano funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Il requisito non richiede che la condanna sia passata in giudicato alla data della domanda: il candidato aveva già riportato la condanna in primo grado, confermata in appello, e quindi non possedeva il requisito previsto dal bando. La clausola generale relativa alle sentenze definitive e ai procedimenti penali, prevista dall’art. 2, lett. o), del bando, ha natura residuale e più ampia e non limita l’autonoma operatività della specifica clausola di cui alla lett. g). Sono state quindi confermate anche le statuizioni sui motivi aggiunti: la permanenza nella graduatoria era stata disposta esclusivamente in esecuzione della misura cautelare e veniva meno una volta accertata la legittimità dell’esclusione. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, l. 7 marzo 1986, n. 65
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
Il requisito per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è tassativo e il relativo accertamento ha carattere vincolato; la condanna a pena detentiva per delitto non colposo è ostativa anche se la pena non è stata eseguita.
art. 5, comma 3, l. 7 marzo 1986, n. 65
La perdita dei requisiti previsti dal comma 2 comporta la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza; la disposizione conferma la natura oggettiva e vincolata dei requisiti.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale riguarda l’esecuzione della pena per il periodo previsto dalla legge e non incide sull’esistenza della condanna né sulla pena detentiva inflitta.
art. 168 c.p.
La disciplina della revoca della sospensione condizionale conferma che il beneficio attiene alla fase esecutiva della condanna.
art. 319-quater, comma 2, c.p.
La condanna per tale delitto, quando comporti una pena detentiva, integra il presupposto ostativo previsto dalla legge n. 65/1986 e dal bando.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla riproposizione in appello delle questioni assorbite e non esaminate dal giudice di primo grado.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È stata richiamata dall’appellante a fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione, ma la domanda non è stata accolta.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stata richiamata dall’appellante per ottenere un ordine conformativo nei confronti dell’amministrazione, ma la domanda è rimasta priva di accoglimento.
Massime di principio
- Il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986, consistente nel non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, è un requisito tassativo per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e può essere recepito come requisito di partecipazione a un concorso per agente di Polizia Locale.
- La sospensione condizionale della pena incide soltanto sull’esecuzione della sanzione e non elimina la condanna né la pena detentiva inflitta; pertanto, non impedisce che la condanna rilevi come causa ostativa alla partecipazione a un concorso quando la legge o il bando facciano riferimento all’avere subito una condanna a pena detentiva.
- La verifica del requisito relativo all’assenza di condanne ostative, quando previsto dalla legge e dal bando per l’accesso a funzioni di pubblica sicurezza, è vincolata e non richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’incidenza concreta del precedente penale sul rapporto di impiego.
- La clausola generale del bando relativa alle condanne definitive, ai procedimenti penali e agli impedimenti all’instaurazione o al mantenimento del rapporto di lavoro non limita una distinta clausola speciale che preveda autonomamente l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo; la clausola generale può operare in via residuale per ulteriori fattispecie.
- Quando la norma primaria e il bando prevedono il requisito di non avere subito una condanna a pena detentiva senza richiedere espressamente il passaggio in giudicato, l’amministrazione può verificare il requisito sulla base della condanna già pronunciata, anche se la definitività interviene successivamente.
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