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Sentenza

Sentenza n. 11933/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1. Del diniego di riconoscimento del titolo estero m_pi.AOODGOSV. REGISTRO_UFFICIALE. U.0050468.13.12.2024.h.10:41, notificato a mezzo e-mail in data 13.12.20243 ; 2. per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell''''Università e Ricerca datato 5 giugno 2024 prot. n. 8644, acquisito dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. DGOSV n. 24607 del 6.6.2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all''''estero da parte ricorrente; 3. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto;

Giustizia amministrativa202414075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente di sostegno, di un titolo conseguito in Spagna presso un'università e organismi formativi privati. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'attestato, secondo la normativa spagnola, non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici per essere valutato come titolo abilitante in Italia. In via subordinata, l'Amministrazione ha svolto un confronto tra il percorso estero e quello italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, riferite anche alla distinzione spagnola tra titoli propri e titoli ufficiali, alla diversa qualificazione del sostegno, alle modalità blended di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio e ai requisiti dei corsi italiani. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme europee e nazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la violazione della libertà di stabilimento e della libera circolazione, l'erroneità della distinzione tra titoli propri e ufficiali, il contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il difetto di istruttoria e motivazione e l'omessa previsione di misure compensative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, anche quando il titolo non rientri nell'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE e non consenta l'esercizio della professione nello Stato d'origine, le autorità dello Stato ospitante debbano, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, considerare l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessato e confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. La mancanza di un'attestazione dell'autorità spagnola e l'assenza di natura abilitante del titolo non consentono un diniego automatico. Il Ministero ha erroneamente attribuito carattere dirimente alla distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio e ha fondato il diniego su rilievi generali e formali, senza un effettivo confronto tra le materie, le competenze e l'esperienza complessivamente maturate e quelle richieste dal percorso italiano. Inoltre, l'Amministrazione non ha valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche mediante attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio aggiuntive, idonee a colmare le eventuali differenze. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo di riesame dell'istanza mediante approfondita valutazione della formazione e dell'esperienza professionale e dell'eventuale adozione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione

    Il riconoscimento fondato sulla direttiva presuppone, in via ordinaria, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine abiliti ivi all'esercizio della professione; tuttavia, la mancata applicabilità diretta della direttiva non esclude la valutazione della formazione e dell'esperienza alla luce delle libertà fondamentali dell'Unione.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE nel quadro normativo europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 1 d.lgs. 206/2007

    Richiamato in via analogica quanto all'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Richiamato in via analogica quanto agli effetti del riconoscimento, consistenti nell'accesso alla stessa professione alle condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.

  • art. 45 TFUE

    Tutela la libera circolazione dei lavoratori e impone, nei casi pertinenti, la valutazione complessiva dei titoli e dell'esperienza del cittadino dell'Unione che chieda l'accesso a una professione regolamentata.

  • art. 49 TFUE

    Tutela la libertà di stabilimento e impone, nei casi pertinenti, un confronto effettivo tra le competenze dell'interessato e le qualifiche richieste dallo Stato ospitante.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'imposizione di misure compensative quando dal confronto tra la formazione estera e quella nazionale emergano differenze da colmare.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso italiano di specializzazione per le attività di sostegno; le sue caratteristiche costituiscono il parametro del confronto, ma non giustificano un diniego fondato su una comparazione meramente formale o automatica.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Richiamato per i percorsi di specializzazione destinati a soggetti con formazione sul sostegno conseguita all'estero, quale elemento indicativo della possibilità di colmare le differenze formative mediante percorsi compensativi.

  • Decreto Interministeriale n. 77/2025

    Richiamato quale disciplina applicativa dei percorsi che consentono, attraverso crediti formativi e formazione ulteriore, il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

Massime di principio

  • Quando una domanda di accesso a una professione regolamentata non rientra nell'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, l'autorità dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze dell'interessato, confrontandoli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • La mancanza di un titolo abilitante o di un'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine non consente, di per sé, un diniego automatico quando l'autorità dello Stato ospitante possa verificare, attraverso una procedura comparativa, le competenze effettivamente maturate dal richiedente.
  • La distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio prevista dall'ordinamento dello Stato d'origine non è ostativa in assoluto al riconoscimento: l'Amministrazione deve verificare in concreto la formazione, le competenze e l'esperienza acquisite e non può arrestarsi alla qualificazione formale del titolo.
  • Il diniego di riconoscimento è illegittimo se fondato su rilievi generali e formali sulle differenze tra i percorsi formativi, senza un effettivo confronto tra le materie, le competenze e le esperienze del richiedente e quelle richieste dall'ordinamento nazionale.
  • Quando il confronto comparativo evidenzia differenze parziali o sostanziali, l'Amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative, anche mediante attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio aggiuntive, prima di negare il riconoscimento.
  • L'eventuale disparità di trattamento rispetto ai cittadini formati in Italia non giustifica un diniego preconcetto, potendo le differenze formative essere colmate mediante misure compensative proporzionate e adeguate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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