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Sentenza

Sentenza n. 1603/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro e sulla precedente sentenza di ottemperanza del TAR

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, lamentando la perdurante inottemperanza del Ministero dell’Interno alle sentenze del giudice del lavoro, confermate in appello, e alla precedente sentenza del TAR. Il giudicato aveva riconosciuto, tra l’altro, il diritto alla riliquidazione della speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, alla rideterminazione della retribuzione pensionistica, all’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi, all’esenzione IRPEF della pensione, all’assistenza psicologica, all’adeguamento della pensione e ad ulteriori esenzioni. Il commissario ad acta, nominato dal TAR, ha riferito sull’attività svolta e ha attestato l’integrale esecuzione del giudicato. Il Collegio ha dovuto verificare se tale attestazione fosse corretta e quali ulteriori adempimenti residuassero a carico del Ministero e del commissario.

La decisione

Il TAR ha accertato che il Ministero ha correttamente eseguito il giudicato quanto alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5 della legge n. 206/2004. Il primo decreto ministeriale aveva applicato il coefficiente ISTAT vigente alla data della sentenza, anziché quello vigente alla data della corresponsione; il successivo decreto dell’8 febbraio 2024 ha invece applicato i criteri stabiliti dal giudice del lavoro e il coefficiente di rivalutazione corretto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990. Sono risultate eseguite anche le statuizioni relative al pagamento delle spese processuali. Quanto agli ulteriori benefici riconosciuti dal giudicato, il TAR ha precisato che il ricorrente deve rivolgersi alle amministrazioni competenti, ma ha individuato residui adempimenti del Ministero dell’Interno: la Prefettura della provincia di residenza deve attestare, ove non già fatto, la titolarità dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e la spettanza dei benefici previsti dalla legge n. 206/2004; il commissario ad acta deve inoltre acquisire e trasmettere al ricorrente i dati elaborati dal C.N.A. dell’Arma dei Carabinieri necessari per la rideterminazione della retribuzione pensionabile e dell’anzianità pensionistica figurativa. Dopo tali adempimenti il commissario dovrà riferire al TAR e potrà considerare esaurito l’incarico. Le spese della fase sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di verificare l’esecuzione del giudicato e di impartire le disposizioni necessarie, anche attraverso il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente al collegio di decidere sull’incidente di esecuzione determinato dalla relazione del commissario ad acta.

  • art. 5 l. 206/2004

    Disciplina la speciale elargizione spettante alle vittime del terrorismo e, per estensione, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati; la rivalutazione deve essere applicata secondo il criterio indicato dal giudicato e con il coefficiente vigente alla data della corresponsione.

  • art. 2 l. 206/2004

    Rileva per la rideterminazione della retribuzione pensionabile e per i benefici riconosciuti dal giudicato.

  • art. 3, comma 1, l. 206/2004

    Prevede l’aumento figurativo dei versamenti contributivi, utile alla rideterminazione dell’anzianità pensionistica, della pensione e del trattamento di fine rapporto o equipollente.

  • art. 6 l. 206/2004

    Prevede l’assistenza psicologica a carico dello Stato riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 8 e 9 l. 206/2004

    Prevedono le esenzioni riconosciute al ricorrente in esecuzione del giudicato.

  • art. 8, comma 2, l. 302/1990

    Individua il coefficiente di rivalutazione applicato dal Ministero nella riliquidazione corretta della speciale elargizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare concretamente la corrispondenza tra l’attività amministrativa svolta e il contenuto dispositivo e conformativo del giudicato, senza limitarsi alla dichiarazione dell’amministrazione o del commissario ad acta.
  • L’ottemperanza può ritenersi completa per alcuni capi del giudicato e non per altri; il giudice può quindi impartire specifiche prescrizioni residue, mantenendo il commissario ad acta in carica limitatamente agli adempimenti ancora necessari.
  • Quando il giudicato riconosce benefici che richiedono l’intervento di amministrazioni diverse da quella destinataria principale della pronuncia, il beneficiario deve rivolgersi alle amministrazioni competenti, ma l’amministrazione coinvolta nel giudizio deve comunque compiere gli atti e fornire i dati rientranti nella propria sfera di competenza necessari a rendere effettivo il giudicato.
  • La corretta esecuzione di una condanna alla riliquidazione di un beneficio economico richiede l’applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dal giudicato e del coefficiente di rivalutazione temporalmente corretto, individuato nella data di corresponsione del beneficio quando ciò sia stato espressamente stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
  • Il commissario ad acta, una volta eseguiti gli adempimenti specificamente indicati dal giudice e riferito al collegio, può considerare esaurito il proprio incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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