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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18787/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Deduce: 1) violazione di legge per mancata notificazione alle difese delle conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 23-bis, co. 2, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (e mancanza nell'avviso di tutti gli elementi e di un indirizzo PEC valido); 2) vizio di motivazione per mancata valutazione, da parte del giudice d'appello, della condotta collaborativa dell'imputato con il curatore fallimentare e dei tentativi dello Zara di adempiere ai debiti, con richiesta di attenuazione della pena o assoluzione almeno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le conclusioni del Procuratore Generale non siano pervenute e che, nel procedimento camerale a contraddittorio cartolare, la mancata formulazione di quelle conclusioni non integri necessariamente una nullità tale da consentire la declaratoria di illegittimità in cassazione; in ogni caso, se fosse riconosciuta come nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.), tale nullità doveva essere eccepita già in sede di appello e non per la prima volta in cassazione. Inoltre il ricorrente non ha specificato come l'omissione abbia leso il diritto di difesa, rendendo il motivo generico. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità della censura, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare distintamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto da sottoporre a verifica; non è sufficiente un rinvio generico alle censure già svolte in appello. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2

    art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La Corte ha ritenuto che la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero o del procuratore generale, delle conclusioni scritte previste in emergenza pandemica non integri sempre una nullità insanabile nel procedimento d'appello a camera di consiglio con contraddittorio cartolare; la partecipazione del procuratore generale è eventuale e l'omissione delle conclusioni, se non dimostra pregiudizio, non vale a far dichiarare la nullità in cassazione

  • art. 178, comma 1, lett. b) e lett. c), c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett. b) e lett. c), c.p.p.

    Secondo la Corte, ove la mancata formulazione delle conclusioni sia qualificata come nullità a regime intermedio (lett. b), essa doveva essere rilevata in sede di appello; la ricorrenza in cassazione di tale vizio per la prima volta è inammissibile. La lett. c) (nullità insanabile) non è stata ritenuta applicabile nella fattispecie

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata la previsione che permette la trattazione orale in udienza pubblica solo per i ricorsi per i quali tale modalità è espressamente richiesta da una delle parti; la Procura aveva depositato una requisitoria scritta ai sensi della disposizione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione ritenendo l'inammissibilità evidente e imputabile anche a colpa del ricorrente

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal difensore come possibile argomentazione difensiva (assoluzione ex art. 530, co. 2), la Corte osserva che tale rilievo non era stato articolato in modo idoneo nel ricorso di cassazione e che va proposto e motivato adeguatamente nei gradi precedenti per poter essere sindacato in cassazione

Massime di principio

  • In regime emergenziale (norme Covid) la mancata formulazione delle conclusioni del Ministero Pubblico in appello non comporta automaticamente la nullità insuperabile; va verificato il pregiudizio per la difesa e il carattere procedurale del giudizio (camera di consiglio con contraddittorio cartolare).
  • Le nullità a "regime intermedio" devono essere eccepite tempestivamente nel grado in cui si sono verificate (ad esempio in appello); sollevarle per la prima volta in cassazione rende il motivo inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici e dettagliati: non sono ammesse doglianze generiche o semplici rinvii alle censure svolte nei gradi precedenti.
  • Le argomentazioni difensive di fatto (es. collaborazione con il curatore, tentativi di soddisfare i creditori) devono essere efficacemente documentate e prospettate già in appello per ottenere valutazione e per consentire il sindacato di legittimità in cassazione.
  • La presentazione di deduzioni tardive o non specificate può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni pecuniarie (spese processuali e ammende) se l'inammissibilità è ritenuta evidente e dovuta a colpa del ricorrente.

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