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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30326/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva percepito il trattamento di fine rapporto dall’ex datore di lavoro in parte in denaro e in parte mediante buoni postali fruttiferi, ritenendo indebite le ritenute d’acconto applicate e chiedendo il rimborso di quanto trattenuto. L’istanza di rimborso era stata proposta il 23 settembre 2015 e l’Ufficio non aveva risposto, con formazione del silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo intervenuta la decadenza dal potere di chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il termine di 48 mesi dovesse decorrere non dalla consegna dei buoni postali, ma dalla loro riscossione; in subordine, deduceva che, poiché i buoni erano stati riscossi in più riprese, la decorrenza dovesse comunque essere ancorata al momento in cui aveva ottenuto i prospetti contabili necessari a contestare il prelievo, così da rendere tempestiva l’istanza del 2015.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, quando il TFR sia liquidato anche mediante buoni postali fruttiferi immediatamente esigibili, il termine di 48 mesi per l’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dalla data di consegna dei buoni, momento in cui la ritenuta deve ritenersi operata e in cui l’Amministrazione ha manifestato in modo univoco e definitivo la propria determinazione sull’ammontare delle somme riconosciute con trattenuta dell’imposta. Le successive scelte del contribuente di riscuotere i buoni in tempi diversi non incidono sul termine decadenziale. Poiché l’istanza era stata presentata oltre tale termine, la pretesa restitutoria era decaduta. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’Agenzia nel giudizio di legittimità; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    motivo formulato per violazione e falsa applicazione di legge

    La ricorrente ha veicolato il motivo come censura di violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto infondato nel merito.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata

    Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata; nel caso di TFR corrisposto con buoni postali fruttiferi immediatamente esigibili, tale momento coincide con la consegna dei buoni.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamati dalla CTR per il termine decadenziale di 48 mesi per il rimborso di ritenute dirette

    La Corte ha confermato che la decadenza opera secondo il termine previsto per i rimborsi da ritenute dirette.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di ritenute operate su somme di TFR, il termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dal momento in cui la ritenuta è stata operata, non dal momento in cui il contribuente decide di incassare successivamente il titolo di pagamento.
  • Se il TFR è corrisposto mediante buoni postali fruttiferi immediatamente esigibili, la consegna dei buoni vale come momento di operazione della ritenuta e come manifestazione definitiva della volontà dell’Amministrazione in ordine al netto riconosciuto.
  • Le successive scelte discrezionali del contribuente circa il tempo di riscossione dei titoli non sospendono né differiscono la decorrenza del termine di decadenza per proporre l’istanza di rimborso.
  • Quando l’istanza di rimborso è proposta oltre il termine di decadenza applicabile, il diritto al rimborso è precluso e il ricorso va rigettato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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