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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente, ai sensi dell’art. 128, d.lg. n. 285 del 1992, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, nonché di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, ancorchè non conosciuto nei suoi estremi.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (motorizzazione civile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Motorizzazione civile ha disposto la revisione della patente, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 128 d.lgs. 285/1992, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente collegato un grave incidente stradale con feriti al mero rinvenimento, presso la sua abitazione, di modiche quantità di sostanza stupefacente, qualificando impropriamente tale detenzione come uso. Ha inoltre valorizzato la relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nella quale i controlli sullo stato psicofisico dei conducenti erano risultati negativi, e ha contestato il rilievo attribuito a un precedente incidente del 2016.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio nel merito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: la revisione della patente prevista dall’art. 128 Codice della strada ha natura non sanzionatoria, ma essenzialmente cautelare e preventiva, ed è diretta a tutelare la sicurezza della circolazione. La partecipazione procedimentale non avrebbe potuto apportare elementi istruttori utili, poiché la decisione si fondava sul mero dubbio circa la persistenza dei requisiti di idoneità; inoltre, la misura presentava caratteristiche di urgenza. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguatamente fondato sull’incidente, causato dal conducente con modalità indicative di una possibile carenza di idoneità tecnica, e soprattutto sugli accertamenti tossicologici eseguiti dopo il sinistro, dai quali risultava l’uso di sostanze stupefacenti del tipo S-Cannabinoidi nei giorni precedenti. Il TAR ha giudicato inconferente la contestazione riferita esclusivamente alla perquisizione domiciliare e al rinvenimento dell’hashish, poiché la Motorizzazione aveva valorizzato anche e principalmente il referto tossicologico. Ai fini della revisione non è necessaria la certezza del venir meno dei requisiti, né l’accertamento definitivo di una responsabilità per violazioni penali, civili o del Codice della strada: è sufficiente un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica

    La revisione della patente è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, che può essere disposta sulla base di un semplice ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida; non occorre la certezza del venir meno dei requisiti né l’accertamento di una violazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’obbligo di comunicazione di avvio può essere escluso quando la partecipazione dell’interessato non sia necessaria ai fini istruttori e il provvedimento cautelare, adottato per la sicurezza della circolazione, presenti caratteristiche di urgenza.

  • art. 10 l. 241/1990

    Nel procedimento di revisione della patente l’apporto partecipativo del destinatario è stato ritenuto superfluo, poiché la decisione si fonda sull’accertamento del dubbio circa l’idoneità alla guida e non sulla necessità di acquisire un contraddittorio sulla certezza della perdita dei requisiti.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito immediatamente nel merito, con sentenza semplificata, dopo la comunicazione alle parti presenti in camera di consiglio.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • La revisione della patente di guida prevista dall’art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 ha natura essenzialmente cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione.
  • Per disporre la revisione della patente è sufficiente che emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici o dell’idoneità tecnica alla guida; non è necessaria la prova certa della perdita dei requisiti.
  • La revisione della patente può essere disposta in relazione a un episodio, anche non definitivamente qualificato come illecito penale, civile o stradale, che sia idoneo a giustificare il dubbio sull’idoneità alla guida; in caso di incidente causato dal conducente non è necessario il previo accertamento definitivo della sua responsabilità.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente non determina l’illegittimità dell’atto quando, per la natura cautelare e urgente della misura, la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto fornire un apporto istruttorio utile.
  • La Motorizzazione può fondare il provvedimento di revisione sulla combinazione tra le modalità di verificazione di un grave incidente stradale e gli esiti di accertamenti tossicologici che evidenzino l’uso recente di sostanze stupefacenti.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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