Sentenza del 23/09/2019 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta per la registrazione di sentenza di usucapione - vincolo di solidarietà tra le parti intervenute nell'atto - Non sussiste - Natura di atto complesso - Non sussiste - Natura di atto collegato - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto a G.S. il pagamento dell'imposta di registro, con applicazione del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 57 del DPR n. 131/1986, in relazione a una sentenza che aveva riconosciuto l'usucapione di tre appartamenti, distintamente attribuiti a G.S. e al fratello S.S. Il contribuente contestava che tutti i soggetti coinvolti nella sentenza fossero solidalmente obbligati per l'intera imposta, sostenendo che ciascuno dovesse rispondere solo dell'imposta relativa all'immobile usucapito personalmente. Contestava inoltre il mancato riconoscimento dell'agevolazione prima casa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, escludendo la solidarietà tra le parti e stabilendo che G.S. fosse tenuto a pagare l'imposta riferita esclusivamente all'appartamento da lui acquistato per usucapione; aveva invece escluso l'agevolazione prima casa per mancata richiesta nelle forme necessarie. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione sostenendo che la sentenza costituisse un unico atto soggetto a imposta solidale. L'appello è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che le diverse attribuzioni immobiliari costituissero disposizioni autonome e collegate, non un unico atto complesso, poiché ciascuna usucapione aveva causa propria e avrebbe potuto essere accolta o respinta indipendentemente dall'altra. G.S. deve quindi rispondere soltanto dell'imposta relativa al proprio immobile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 57 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta il pubblico ufficiale, le parti contraenti e le parti in causa.
La solidarietà tributaria non è stata applicata automaticamente a tutte le parti della sentenza, poiché il giudice ha ritenuto necessario considerare l'autonomia delle singole posizioni sostanziali e delle rispettive attribuzioni immobiliari.
Art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
La norma disciplina il trattamento fiscale dei trasferimenti immobiliari derivanti da sentenze e il possibile accesso all'agevolazione prima casa. Nel caso concreto l'agevolazione non è stata riconosciuta perché non era stata formalmente richiesta con una dichiarazione contenente i requisiti previsti.
Art. 1158 del codice civile
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
L'usucapione è stata qualificata come acquisto originario e autonomo, fondato sul possesso continuato e incontrastato, senza dipendenza dai rapporti successori o proprietari pregressi.
Art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
La decisione richiama il principio generale secondo cui, quando un atto contiene più disposizioni, occorre distinguere tra atto complesso, retto da un'unica causa, e atto collegato, composto da disposizioni autonome. Nel secondo caso le imposte si determinano separatamente per ciascuna disposizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza riconosce distinti acquisti per usucapione in favore di soggetti diversi e su immobili diversi, l'usucapione tende a essere considerata un titolo autonomo per ciascun beneficiario.
- La mera presenza di più parti nella stessa sentenza non comporta automaticamente la solidarietà per l'intera imposta di registro: occorre verificare se le disposizioni siano realmente inscindibili oppure autonome.
- Si ha atto complesso, con possibile tassazione unitaria, quando le disposizioni dipendono da un'unica causa e non possono esistere separatamente; si ha invece atto collegato quando ciascuna disposizione ha causa propria e può essere valutata autonomamente.
- La comune origine familiare o successoria degli immobili non è sufficiente, da sola, a creare solidarietà tributaria se il giudice ha deciso sulla base di distinti requisiti di usucapione.
- Le agevolazioni fiscali, come quella per la prima casa, devono essere richieste tempestivamente e accompagnate dalle dichiarazioni necessarie; la loro mancata indicazione nell'atto o nel procedimento può impedirne il riconoscimento.
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