Cassazione Civile, Ordinanza n. 11144/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile nei confronti di una società mandataria e respinta nei confronti della banca originaria. In appello il decreto è stato revocato perché emesso nei confronti di un soggetto indicato come "Studio Legale Marsili", ritenuto soggetto giuridico inesistente; tuttavia la corte territoriale ha comunque condannato l'opponente al pagamento del saldo ritenendo provato il credito sulla base dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e della mancata specifica contestazione/documentazione da parte del debitore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla competenza, sostenendo l'applicabilità del foro del consumatore e la nullità/inefficacia del decreto emesso dal Tribunale di Roma; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché il credito bancario non sarebbe stato provato nel giudizio di opposizione, essendo insufficiente l'estratto conto certificato e dovendosi esaminare le contestazioni su interessi ultralegali, anatocismo e usura; 3) violazione degli artt. 1176, 1337 e 2697 c.c. per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria relativa alla revoca di una linea di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte, limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla competenza, osservando che l'eccezione relativa al foro del consumatore era stata dedotta tardivamente, oltre la prima udienza utile, e che la tempestiva eccezione di incompetenza territoriale derogabile non vale a devolvere automaticamente anche la diversa questione dell'incompetenza per foro inderogabile. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sulle prove e privo di specifica indicazione delle prove asseritamente decisive. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la banca opposta, quale attore in senso sostanziale, deve fornire piena prova del credito; l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è sufficiente solo nella fase monitoria e non basta nel successivo giudizio ordinario di cognizione, soprattutto quando il debitore abbia contestato il rapporto deducendo tassi ultralegali, anatocismo e usura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente è formalmente attore ma il creditore opposto resta attore in senso sostanziale rispetto alla domanda di condanna.
art. 38 c.p.c.
L'incompetenza territoriale nei casi di foro inderogabile deve essere rilevata entro la prima udienza di trattazione; l'eccezione tardiva non è ammissibile.
art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993
estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata
La prova documentale mediante estratto conto certificato vale per la fase monitoria, ma non esonera la banca dall'onere di piena prova nel giudizio di opposizione.
artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Sono richiamati come criteri di competenza territoriale derogabile, la cui deduzione tempestiva non estende automaticamente il thema decidendum al diverso foro del consumatore.
art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005
È richiamato come norma sul foro del consumatore, qualificato come foro territoriale inderogabile.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di opposizione il creditore opposto deve provare integralmente il proprio credito quando l'estratto certificato sia contestato nel merito.
art. 633 c.p.c.
L'estratto conto certificato è uno dei documenti idonei a fondare il ricorso monitorio, ma non esaurisce l'onere probatorio nella fase di opposizione.
art. 210 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta generica anche perché non individuava specificamente i documenti di cui si lamentava la mancata acquisizione.
art. 1176 c.c.
Invocato dal ricorrente per la domanda risarcitoria, senza che la Corte ravvisasse un inadempimento provato.
art. 1337 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere una responsabilità della banca nella revoca della linea di credito, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, resta attore in senso sostanziale e deve provare integralmente il credito azionato secondo le regole ordinarie dell'onere della prova.
- L'estratto conto bancario certificato ex art. 50 T.U.B. è idoneo a fondare il decreto ingiuntivo, ma non è di per sé sufficiente a provare il credito nel successivo giudizio di opposizione se il debitore contesta l'an ed il quantum del rapporto.
- Quando l'opposizione al decreto ingiuntivo contesta il saldo di conto corrente deducendo tassi ultralegali, anatocismo o usura, la banca deve produrre il contratto e la documentazione completa del rapporto per consentire la verifica della pretesa.
- L'eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore, in quanto foro inderogabile, deve essere dedotta o rilevata entro il termine di preclusione della prima udienza di trattazione; la tempestiva eccezione su fori derogabili non equivale a deduzione anche del diverso foro inderogabile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano soltanto a una nuova valutazione delle prove o che non indicano con precisione i mezzi istruttori asseritamente decisivi.
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