Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/11/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo, diretto sulla "Confezioni Di Chio s.r.l." e per equivalente nei confronti di Savino Di Chio, sino alla concorrenza di Euro 1.059.371,00 per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo articolato su due profili: (1) vizio radicale di motivazione del decreto di sequestro (mancanza di motivazione) e conseguente illegittimo utilizzo, da parte del Tribunale del riesame, del potere integrativo della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamando i principi delle Sezioni Unite Capasso; il Tribunale avrebbe dovuto annullare e non integrare una motivazione assente; (2) la motivazione integrativa sul "periculum in mora" sarebbe apodittica, astratta e non collegata ai fatti concreti (assenza di comportamenti di dispersione, ampio lasso di tempo dalla condotta contestata), perché si sarebbe limitata a riferirsi alla sola rilevante entità del credito da preservare senza specificare in che modo sussistesse un rischio concreto e attuale di dispersione dei beni.

La decisione

La Corte ha ritenuto che: (i) il ricorrente aveva impugnato esclusivamente il sequestro per equivalente nei suoi confronti e non il sequestro diretto contro la società, per mancanza dell'impugnazione nella qualità di legale rappresentante e della procura speciale; (ii) il decreto di sequestro non era totalmente privo di motivazione e pertanto il Tribunale del riesame poteva integrare la motivazione, essendo la motivazione originaria non inesistente ma generica; (iii) la motivazione integrativa del Tribunale del riesame sul periculum in mora è valida, con riferimento alle somme di denaro e ai beni mobili non registrati (beni fungibili e facilmente alienabili): la consistente entità del credito (Euro 1.059.371,00), il sottodimensionamento dei valori attinti sui conti e sulle quote rispetto al credito e la mancanza di quantificazione precisa dei beni immobili giustificano il sequestro per equivalente su questi beni fungibili; (iv) invece la motivazione non è adeguata con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dell'indagato: manca, nell'ordinanza impugnata, un adeguato ancoraggio a elementi oggettivi o soggettivi che giustifichino il periculum in mora anche per tali beni. Conseguenza: annullamento limitato del provvedimento nella parte che disponeva il sequestro dei beni immobili e dei beni mobili registrati, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame su quel punto; il resto dell'impugnazione è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale tributaria che disciplina l'illecito fiscale per cui è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto. Il sequestro mira a conservare le ragioni del credito erariale correlate al profitto del reato.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama che, conformemente alla giurisprudenza, il decreto di sequestro deve motivare il periculum in mora in relazione all'esigenza anticipatoria della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca; il sequestro preventivo funzionale alla confisca deve anticipare gli effetti ablativi e quindi richiede motivazione sull'impossibilità di attendere la pronuncia definitiva.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Regola il potere del tribunale del riesame di annullare o di integrare la motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile la possibilità di integrazione della motivazione quando quella originaria non sia completamente assente, ma non consentirebbe di supplire a una motivazione del tutto mancante su elementi essenziali.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Rinvio che consente l'impiego delle regole sull'annullamento/integrazione della motivazione nell'ambito del riesame dell'adozione di misure cautelari reali; la Corte ha valutato la compatibilità dell'art. 309, comma 9, in relazione al riesame.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabilisce l'obbligo, nel sequestro finalizzato alla confisca, di motivare il periculum in mora in funzione dell'esigenza anticipatoria della confisca, calibrando l'intensità motivazionale sulle caratteristiche dei beni e sulla fase processuale.

  • Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018; Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016 (giurisprudenza su sequestro "misto")

    Principio secondo il quale, nei reati tributari con profitto incamerato da persona giuridica, il sequestro può avere struttura mista: diretto sulla società e, subordinatamente, per equivalente sul legale rappresentante quando risulti impossibile esecuzione sul patrimonio dell'ente.

  • Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022 (Fricano)

    Affermato che il periculum in mora può essere fondato alternativamente su elementi oggettivi (entità del profitto, natura del patrimonio) o soggettivi (comportamenti dell'indagato) e che non è necessario che entrambi concorrano.

  • Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009 (Turku)

    Indirizzo giurisprudenziale sul sequestro conservativo penale secondo cui il periculum in mora sussiste quando, alla luce di elementi concreti relativi all'entità del credito e ai beni, vi sia fondato pericolo di perdita della garanzia patrimoniale.

Massime di principio

  • Chi impugna un sequestro diretto sulla società è tenuto a proporre l'impugnazione anche nella qualità di legale rappresentante e a conferire procura speciale se intende contestare quella parte del provvedimento; in assenza di tali adempimenti l'impugnazione riguarda in via esclusiva il sequestro per equivalente a carico del ricorrente.
  • Il tribunale del riesame può integrare la motivazione di un decreto di sequestro quando questa sia insufficiente ma non quando sia del tutto mancante su punti essenziali; se la motivazione originaria è assente su elementi fondamentali il provvedimento va annullato.
  • La valutazione del periculum in mora deve essere ancorata alle caratteristiche dei beni oggetto del vincolo: beni fungibili, liquidità e beni mobili non registrati sono più facilmente sottraibili e possono giustificare, anche sulla base dell'entità del credito, un sequestro per equivalente; beni immobili e beni mobili registrati richiedono motivazioni più concrete e specifiche in relazione al rischio di dispersione.
  • Il periculum in mora può derivare da elementi oggettivi (quantità del profitto, composizione del patrimonio) o da elementi soggettivi (comportamenti dell'indagato), e questi elementi sono alternativi: non è necessario che coesistano entrambe le categorie.
  • Nella motivazione del sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve spiegare per quale motivo non sia possibile attendere la definizione del giudizio senza vanificare la confisca; il grado di dettaglio della motivazione va modulato in relazione alla natura del bene e alla fase processuale.
  • In caso di sequestro per equivalente è opportuno che il provvedimento fornisca, quando possibile, quantificazioni o adeguati riferimenti sul valore dei beni attinti per consentire il controllo di congruità e la verifica del periculum in mora in sede di riesame o impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.