Cassazione Penale, Sentenza n. 33409/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 e lo aveva condannato all'ammenda di euro 6.000,00. Primo motivo: deduceva errore di diritto per avere il Tribunale ritenuto tardiva la sua istanza di oblazione, presentata in sede di opposizione a decreto penale "condizionata alla riqualificazione del fatto"; sosteneva che la domanda di oblazione, anche se subordinata alla derubricazione, doveva considerarsi comunque valida e dunque tempestiva alla luce della giurisprudenza della Cassazione. Secondo motivo: censurava la motivazione che avrebbe escluso la rilevanza, ai fini della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.), del fatto che i rifiuti fossero non pericolosi; sosteneva che la non pericolosità dovesse essere valutata come elemento rilevante nella valutazione della tenuità dell'offesa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la domanda di oblazione originaria era volta a definire il reato in una diversa qualificazione (art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152/2006) e non si trattava di una semplice condizione accessoria suscettibile di essere disattesa dal giudice; la richiesta aveva infatti delimitato l'oggetto dell'atto di oblazione e non poteva essere interpretata in senso alternativo rispetto a quanto espressamente chiesto dall'imputato. Inoltre l'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale la cui portata non può essere ampliata per interpretazione contro la volontà manifesta dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha invece ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato: la non pericolosità del rifiuto, di per sé, non determina l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità; il giudice deve valutare la situazione nel suo complesso (anche il luogo dello scarico, qui una zona vulnerabile ai nitrati, e la natura non episodica dell'illecito) e nel caso concreto tali elementi hanno portato all'esclusione della tenuità. Pertanto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Norma contestata nella qualificazione del fatto: lo scarico non autorizzato di rifiuti non pericolosi contenenti effluenti di stabulazione in area vulnerabile è stato ritenuto integrativo di questo articolo; la Corte conferma la qualificazione originaria del reato.
art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152/2006
Richiamata nella richiesta di riqualificazione (utilizzazione agronomica degli effluenti); la Corte distingue fra domanda diretta a diversa qualificazione e mera condizione accessoria all'oblazione, ritenendo che in questo caso si trattasse di delimitazione dell'oggetto dell'istanza e non di condizione annullabile.
art. 112, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato nel contesto della normativa che regola le procedure autorizzatorie per l'utilizzazione agronomica; non altera la valutazione sulla tempestività dell'oblazione quando la richiesta è volta a diversa qualificazione.
art. 464, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale per ritenere tardiva l'istanza di oblazione rispetto al processo: la Corte ha ritenuto che la domanda formulata come delimitazione dell'oggetto non potesse essere interpretata come tempestiva rispetto al capo di imputazione poi confermato.
art. 131-bis, cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte osserva che la mera non pericolosità materiale del rifiuto non è di per sé sufficiente a configurare la tenuità; è necessaria una valutazione complessiva (danno o pericolo esiguo, contesto, luogo, reiterazione o occasionalità).
art. 129, cod. proc. pen.
Riferito dalla giurisprudenza citata dal ricorrente quale limite per subordinare l'oblazione a verifiche sulla sussistenza di cause di non punibilità o pronunce più favorevoli; la Corte distingue i casi nei quali la subordinazione riguarda provvedimenti accessori o la verifica di cause di non punibilità dall'ipotesi in cui l'oblazione venga invece limitata alla diversa qualificazione del fatto.
Massime di principio
- Quando si propone un'istanza di oblazione è fondamentale formulare la richiesta in termini chiari e, se si vuole preservarne la validità rispetto a diverse qualificazioni, indicare espressamente un'istanza alternativa e incondizionata; la formulazione che delimita l'oggetto dell'oblazione alla sola ipotesi di diversa qualificazione può determinare l'inammissibilità rispetto all'imputazione poi mantenuta.
- L'oblazione è un negozio giuridico unilaterale: la volontà manifestata dall'imputato nel petitum e nella causa petendi è vincolante e non può essere reinterpretata dal giudice in senso più estensivo rispetto a quanto richiesto.
- Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) la non pericolosità dell'oggetto materiale (es. rifiuti non pericolosi) non è di per sé decisiva; il giudice deve valutare la tenuità sulla base dell'insieme delle circostanze (luogo dello scarico, vulnerabilità ambientale, entità e ripetitività della condotta, danno o pericolo effettivo).
- Per evitare problemi di tempestività dell'istanza di oblazione, è prudente formulare richieste alternative e non condizionate esclusivamente a una specifica riqualificazione della fattispecie.
- La giurisprudenza che vieta di subordinare l'oblazione a provvedimenti accessori o a verifiche di cause di non punibilità resta rilevante, ma non può essere automaticamente traslata a ipotesi in cui la domanda delimita l'oggetto sostanziale dell'atto (diversa qualificazione): occorre distinguere la natura della subordinazione o condizione posta dall'imputato.
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