Sentenza n. 915/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che aveva modificato unilateralmente i soggetti utilizzatori superficiari di una grotta comunale, attribuendo il diritto di superficie esclusivamente a uno dei contitolari originari, nonché successiva integrazione dell'atto di concessione e relativa convenzione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, originariamente individuato insieme alla madre e ai fratelli quale titolare del diritto di superficie trentennale su una grotta insistente su area comunale, ha impugnato la determina con cui il Comune, sulla base dell'autocertificazione presentata da uno dei fratelli, aveva ritenuto che gli altri originari utilizzatori avessero rinunciato alla stipula e aveva modificato la precedente determinazione, attribuendo il diritto esclusivamente al dichiarante. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concessione del diritto di superficie e degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'assenza di partecipazione e contraddittorio, nonché l'adozione dell'atto sulla base di dichiarazioni asseritamente false o comunque non verificate. Secondo il ricorrente, il Comune aveva inciso negativamente sulla posizione di vantaggio già riconosciuta agli originari contitolari senza informarli né consentire loro di contestare la rinuncia dichiarata dal fratello e di manifestare il proprio interesse al mantenimento della contitolarità. Il giudizio era circoscritto a tali vizi procedimentali; non erano invece oggetto di decisione la perdurante validità della concessione, il mancato pagamento dei canoni, la rilevanza delle ipoteche o l'applicabilità dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 ai fatti dichiarati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto pacifico che il Comune avesse modificato l'originario atto concessorio senza avviare uno specifico procedimento amministrativo e senza coinvolgere gli originari concessionari, nonostante la modifica incidesse direttamente e negativamente su una posizione soggettiva di vantaggio precedentemente riconosciuta. La violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 è stata ritenuta manifesta, perché gli interessati avrebbero dovuto essere informati dell'iniziativa e posti in condizione di partecipare, verificare la veridicità dei fatti rappresentati e tutelare la propria posizione. Il giudice ha escluso che potesse operare l'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990, poiché non era palese né dimostrato che il contenuto del provvedimento, avente natura discrezionale, non avrebbe potuto essere diverso se gli interessati fossero stati coinvolti. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati, in solido quanto al rimborso del contributo unificato, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 ciascuno oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
La modifica di un provvedimento amministrativo che incide negativamente su una posizione soggettiva di vantaggio previamente riconosciuta richiede il coinvolgimento procedimentale degli interessati, mediante le garanzie partecipative previste dalla legge.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990
La sanatoria del vizio partecipativo non opera quando non sia palese, né dimostrato, che il contenuto del provvedimento discrezionale non avrebbe potuto essere diverso a seguito della partecipazione degli interessati.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La questione relativa all'applicabilità della disposizione ai fatti dichiarati in autocertificazione è stata espressamente ritenuta non rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- La modifica di un provvedimento amministrativo o di un rapporto concessorio, quando incide direttamente e negativamente su una posizione di vantaggio già riconosciuta a determinati soggetti, deve essere preceduta dal loro coinvolgimento procedimentale ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.
- L'amministrazione non può fondare l'esclusione di originari titolari o concessionari sulla sola dichiarazione di un altro interessato circa la loro rinuncia, senza instaurare un contraddittorio con i soggetti direttamente incisi dalla modifica.
- Il vizio derivante dall'omessa partecipazione procedimentale non è superabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990 quando il provvedimento presenta margini di discrezionalità e non sia palese né dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso in presenza della partecipazione degli interessati.
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