Ordinanza n. 225/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa misura cautelare del Provvedimento di non ammissione alla classe dell''alunna al terzo anno del Liceo Classico "-OMISSIS-" di Milano, comunicato sul sistema portale registro elettronico del Liceo -OMISSIS- in data 17 giugno 2024 di cui al protocollo n° -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione della studentessa alla classe terza di un liceo classico, comunicato tramite il registro elettronico
Esito
La controversia
È stato impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento di non ammissione della minore alla classe terza del liceo classico frequentato. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né contiene una valutazione cautelare sul merito della non ammissione. Il Collegio rileva invece la necessità di acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza o meno dell’interesse alla decisione nel merito, nonché, in caso di interesse ancora attuale, un aggiornamento della situazione e l’indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell’eventuale necessità di ulteriore istruttoria.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone un incombente istruttorio. La parte ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, precisare motivatamente se permane l’interesse alla decisione; ove tale interesse sussista, deve inoltre aggiornare la situazione relativa alla vicenda, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di attività istruttoria. Il Collegio avverte espressamente che il mancato adempimento potrà essere valutato come comportamento processuale inequivoco di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza dispone altresì la comunicazione alle parti e all’amministrazione evocata in giudizio e l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, in particolare dall’inerzia rispetto all’incombente richiesto.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all’ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione; tale conseguenza è prospettata per l’inerzia rispetto alla richiesta di precisare la permanenza dell’interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all’ordinanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte di precisare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione, la mancata risposta entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’ordinanza istruttoria può imporre alla parte interessata alla prosecuzione del giudizio di aggiornare la situazione sostanziale, comunicare fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie, al fine di consentire al giudice di assumere una decisione congruente e di calendarizzare la causa.
- L’inerzia processuale rilevante ai fini dell’improcedibilità deve essere valutata in relazione a una specifica richiesta del giudice, a un termine espresso e all’avvertimento delle conseguenze processuali del mancato adempimento.
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