Sentenza n. 949/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1911 c.o.m. e di cui all’art. 6-bis d.l. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa citata (oltre rivalutazione ed interessi, se dovuti) nonché per la condanna a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda il 31 maggio 2023, dopo aver maturato 43 anni di servizio utile e 55 anni di età. Ha contestato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio predisposto dall'INPS, lamentando la mancata inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 e richiamati dall'art. 1911 c.o.m. Ha dedotto sei motivi: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione della l. 241/1990; violazione dell'art. 1911 c.o.m. e dell'art. 6-bis d.l. 387/1987; violazione del d.lgs. 66/2010; violazione dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza dell'istruttoria; disparità di trattamento. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione di appartenenza e la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione passiva, affermando che l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è l'ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale relativa all'erogazione del TFS può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non determina l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa, ma serve soltanto a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel merito, richiamando l'interpretazione del Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 mantenga applicabile, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, ricomprendendo quindi anche l'indennità di buonuscita. L'art. 4 d.lgs. 165/1997 riguarda invece il solo calcolo della base pensionabile e non esclude l'incidenza dei sei scatti sulla buonuscita. Il TAR ha annullato il prospetto di liquidazione, accertato il diritto del ricorrente al beneficio e condannato l'INPS a rideterminare l'indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo. Ha riconosciuto gli interessi legali sul maggior importo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
«continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472»
Per le forze di polizia a ordinamento militare, la disposizione mantiene applicabile l'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
art. 6-bis d.l. 387/1987
«ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita»
Attribuisce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, anche al personale che chieda il collocamento a riposo avendo compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio in assenza di un'espressa previsione estintiva.
art. 4 d.lgs. 165/1997
«sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]»
Si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita né esclude i sei scatti previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, legge 412/1991
Concorre, unitamente all'art. 22, comma 36, legge 724/1994, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sul maggior importo dovuto.
art. 22, comma 36, legge 724/1994
Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere corrisposto in più rate, gli interessi sul maggior importo spettano per le rate già scadute dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.
Massime di principio
- Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità di buonuscita.
- Quando il dipendente abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, la mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non comporta l'estinzione del diritto ai sei scatti stipendiali, se la legge non prevede espressamente tale effetto decadenziale; il termine incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
- L'ente previdenziale competente al pagamento del trattamento di fine servizio è il soggetto passivamente legittimato nella controversia relativa alla determinazione e all'erogazione della buonuscita, mentre l'amministrazione di appartenenza non è obbligata al pagamento della prestazione.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia a ordinamento militare che possieda i requisiti previsti dalla disposizione.
- Sul maggior importo di trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; ove il pagamento avvenga in più rate, gli interessi decorrono dalla scadenza originaria delle singole rate già scadute.
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