Sentenza del 21/07/2015 n. 15312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato la cartella relativa all'imposta di registro sulla vendita di un terreno effettuata dalla madre del contribuente nel 1991. L'Ufficio sosteneva, tra l'altro, che la precedente sentenza passata in giudicato avesse determinato il valore del terreno anche ai fini dell'imposta di registro, che venditore e compratore fossero obbligati solidalmente ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 e che il giudicato formatosi sul valore fosse opponibile al contribuente. La Corte ha però rilevato che i motivi non dimostravano adeguatamente il contenuto della precedente sentenza e non coglievano la reale motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché l'Ufficio non aveva trascritto la motivazione della precedente sentenza e non consentiva quindi alla Corte di verificarne contenuto e decisività. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza regionale: la CTR non aveva escluso in astratto la solidarietà tra venditore e acquirente, né aveva applicato un giudicato favorevole agli acquirenti, ma aveva ritenuto che non esistesse nei confronti del contribuente un avviso di accertamento prodromico relativo al valore ai fini dell'imposta di registro. La sentenza favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma. Non è stata disposta la condanna alle spese, perché il contribuente non si era costituito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
Solidarietà tra le parti contraenti per il pagamento dell'imposta di registro.
La solidarietà tra venditore e compratore non esonera l'Amministrazione dal dimostrare l'esistenza e la corretta riferibilità dell'accertamento nei confronti del soggetto destinatario della pretesa. Nel caso concreto, la Corte non ha negato la regola della solidarietà, ma ha rilevato che essa non costituiva la ratio della sentenza regionale.
Art. 2909 c.c.
Autorità della cosa giudicata.
Il giudicato vincola le parti soltanto nei limiti dell'oggetto effettivamente deciso. Non può essere invocato senza dimostrare con precisione il contenuto della precedente decisione e la sua riferibilità alla specifica imposta e al soggetto interessato.
Art. 1306 c.c.
Effetti della sentenza nei confronti dei condebitori solidali.
Il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali può produrre effetti nei confronti degli altri nei limiti previsti dalla norma, ma non può essere automaticamente applicato quando esista una diversa posizione processuale o quando il precedente giudicato non riguardi la medesima obbligazione tributaria.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo.
La censura sulla motivazione deve consentire alla Corte di verificare il fatto controverso e la decisività della doglianza; quando il ricorrente omette di trascrivere o indicare adeguatamente il contenuto dell'atto decisivo, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Chi ricorre in cassazione deve riportare o indicare in modo puntuale il contenuto degli atti e delle sentenze sui quali fonda le proprie censure; il semplice richiamo a un precedente provvedimento non consente alla Corte di verificarne rilevanza e portata.
- Un giudicato rileva solo se riguarda la stessa imposta, lo stesso presupposto imponibile e la medesima posizione soggettiva; non basta che si riferisca allo stesso bene o alla medesima operazione economica.
- La solidarietà tributaria tra venditore e acquirente non elimina la necessità di individuare correttamente l'obbligazione contestata e l'atto presupposto nei confronti del singolo contribuente.
- Un motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; se attacca una diversa ragione decisoria, è inammissibile anche se pone questioni astrattamente pertinenti.
- In presenza di una cartella fondata su un precedente accertamento o giudicato, è essenziale verificare che tale atto sia pertinente all'imposta richiesta e che il suo contenuto sia chiaramente dimostrato dall'Amministrazione.
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