Cassazione Penale, Sentenza n. 21881/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto del reclamo avverso il provvedimento che aveva disposto, per sei mesi, il regime della sorveglianza particolare nei confronti del detenuto. La misura era stata motivata da un episodio ritenuto grave (persona esterna arrampicatasi sulla cinta muraria, abbandono di un sacco con sostanze stupefacenti e materiale vario; lenzuolo calato dalla cella del detenuto) e da una sanzione disciplinare successiva. Il ricorrente denunciava la mancata ostensione del rapporto di polizia penitenziaria richiamato nel provvedimento e la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: ha annullato la decisione impugnata per nullita' assoluta poiche' il Tribunale di sorveglianza non ha messo a disposizione della difesa il rapporto di servizio della polizia penitenziaria che costituiva la base fattuale del provvedimento amministrativo. La Corte ha precisato che, anche se il provvedimento amministrativo e' sottoposto a controllo di legittimita', il giudice deve poter verificare le ragioni idonee a giustificarne l'adozione e che la semplice applicazione di sanzione disciplinare non esonera dall'obbligo di ostendere gli atti. Ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, con obbligo di ostensione del rapporto.
Norme richiamate
art. 14-bis Ordinamento penitenziario
Stabilisce i presupposti per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare: occorre accertamento che il detenuto abbia con i suoi comportamenti compromesso la sicurezza o turbato l'ordine negli istituti.
art. 14-ter Ordinamento penitenziario
Regola il procedimento di reclamo in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza; rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle regole del procedimento previste nel capo II del titolo II dell'ordinamento penitenziario.
art. 666 cod. proc. pen.
Principio generale del procedimento di sorveglianza relativo all'acquisizione della documentazione e degli atti necessari alla decisione; il giudice puo' chiedere documenti e informazioni utili e, se necessario, assumere prove nel rispetto del contraddittorio.
art. 678 cod. proc. pen.
Rinvio applicativo che consente l'uso delle regole del capo II del titolo II del codice di procedura penale nel procedimento di sorveglianza, incluso l'art. 666.
art. 34 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Prevede che, presentato il reclamo, al tribunale di sorveglianza sia trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, favorendo cosi' l'ostensione degli atti.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma sulla nullita' processuali; la giurisprudenza ha ritenuto che decisioni basate su elementi acquisiti senza darne comunicazione alle parti possono integrare cause di nullita' per violazione del contraddittorio.
art. 24 Costituzione
Garantisce il diritto di difesa. Nella fattispecie e' stato richiamato come presidio del contraddittorio e dell'accesso agli atti.
art. 111 Costituzione
Garantisce il giusto processo e il diritto di partecipazione al procedimento; invocato per richiedere che gli elementi fondanti la decisione amministrativa siano accessibili al difensore.
Massime di principio
- Quando una misura amministrativa penitenziaria incide su posizioni giuridiche soggettive, il procedimento di controllo giurisdizionale deve garantire il pieno contraddittorio: la difesa ha diritto di conoscere gli atti su cui si basa la decisione.
- La mera esistenza di una sanzione disciplinare non esonera l'Amministrazione e il giudice dalla produzione e verifica degli atti che hanno motivato l'applicazione del regime restrittivo.
- Il giudice di sorveglianza svolge un controllo di legittimita' sulla misura amministrativa ma deve valutare la sufficienza delle ragioni poste a base del provvedimento; la mancata ostensione degli elementi probatori puo' determinare nullita' della decisione.
- Se il provvedimento amministrativo e' fondato su rapporti o verbali interni, tali documenti devono essere messi a disposizione della difesa ove rilevanti per il reclamo; in mancanza la decisione puo' essere annullata con rinvio.
- In situazioni analoghe e' opportuno che il difensore deduca tempestivamente la mancata ostensione degli atti e richieda espressamente l'acquisizione degli stessi ai fini del contraddittorio.
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