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Sentenza

Sentenza del 31/07/2018 n. 20258 - Corte di Cassazione

IVA - Rimborsi - Prestazioni pubblicitarie rese a destinatari allocati fuori dalla Comunità Europea - Rimborso forfettario IVA esclusivamente per collegamento territoriale ( domicilio della prestazione) - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte relativa all'accertamento IVA e imposte dirette per il 2004. I motivi riguardavano: la deduzione di costi di gestione di un immobile sublocato; lo storno di costi relativi a merce difettosa distrutta dalla cessionaria; la deducibilità delle spese di ospitalità sostenute per agenti, rappresentanti e collaboratori; l'assoggettamento a IVA delle somme riaddebitate alla casa madre giapponese per prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni sportive; nonché la qualificazione dei rapporti tra Asics Italia e la casa madre come mandato senza rappresentanza. In particolare, l'Agenzia sosteneva che le prestazioni pubblicitarie dovessero considerarsi utilizzate in Italia, poiché organizzate da una società italiana e svolte tramite atleti e federazioni residenti in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di Asics Italia. Ha confermato che i costi contestati erano deducibili, essendo effettivi e inerenti all'attività d'impresa, e che le prestazioni pubblicitarie indirette fatturate alla casa madre giapponese erano fuori campo IVA. Il luogo di utilizzazione effettiva della pubblicità non era l'Italia, poiché i messaggi erano diffusi nell'ambito di competizioni sportive internazionali, tramite media e organismi di comunicazione situati anche fuori dall'Unione Europea. La Corte ha inoltre escluso che fosse stato provato un mandato senza rappresentanza: Asics Italia aveva agito in nome e per conto proprio, stipulando successivamente accordi separati di riaddebito con la casa madre. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.300 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 9, par. 2, lett. e), e par. 3, lett. b), della Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE

    Gli Stati membri possono considerare il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del paese quando l'effettiva utilizzazione e l'effettivo impiego hanno luogo all'interno del paese.

    Per le prestazioni pubblicitarie rese a un committente extra-UE, il criterio ordinario è il luogo in cui il committente è stabilito. Tuttavia, lo Stato può tassare la prestazione quando l'effettiva utilizzazione e diffusione del messaggio avvengono nel proprio territorio.

  • Art. 7, comma 4, lett. f), D.P.R. n. 633/1972, nella versione applicabile ratione temporis

    Le prestazioni pubblicitarie si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità, anche se rese a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità economica europea.

    La norma italiana applicava il criterio derogatorio dell'utilizzazione effettiva, sostituendo al luogo del committente quello in cui la prestazione pubblicitaria veniva concretamente utilizzata e da cui venivano diffusi i messaggi.

  • Art. 3, comma 4, D.P.R. n. 633/1972

    Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

    La disposizione equipara, ai fini IVA, i rapporti tra mandatario e terzo e quelli tra mandante e mandatario, ma non modifica autonomamente il criterio di territorialità della prestazione. Nel caso concreto, inoltre, non è stata provata l'esistenza del mandato senza rappresentanza.

  • Art. 109 D.P.R. n. 917/1986

    I costi sono deducibili se effettivi, documentati e inerenti all'attività d'impresa. La Corte ha ritenuto inerenti le spese di ospitalità sostenute nell'ambito delle attività di distribuzione e marketing, anche se i beneficiari erano agenti, collaboratori o professionisti.

  • Art. 1748 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione degli agenti e alla deducibilità delle spese, ma la censura è stata respinta perché la natura autonoma dei destinatari non escludeva l'inerenza dei costi sostenuti direttamente dalla società.

  • Articoli 1362 e seguenti c.c.

    L'interpretazione dei contratti è una valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione. Nel caso concreto non erano state indicate violazioni di tali criteri.

  • Sentenza CGUE 19 febbraio 2009, causa C-1/08, Athesia Druck

    Per individuare il luogo di utilizzazione effettiva di una prestazione pubblicitaria occorre considerare il paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari. La prestazione è imponibile nello Stato membro solo se tale diffusione avviene effettivamente in quello Stato.

  • Sentenza CGUE 15 marzo 2001, causa C-108/00, SPI

    Le regole sulle prestazioni pubblicitarie si applicano anche quando la prestazione è resa indirettamente: non è decisivo che il prestatore fatturi a un intermediario, il quale riaddebita poi il servizio al committente finale.

Massime di principio

  • Per le prestazioni pubblicitarie rese a committenti extra-UE, l'assenza di IVA non dipende soltanto dalla sede estera del committente: occorre verificare dove avvengano concretamente l'utilizzazione e la diffusione del messaggio.
  • Il fatto che il prestatore, gli atleti, le squadre o l'organizzatore siano stabiliti in Italia non dimostra necessariamente che la pubblicità sia utilizzata in Italia. È decisivo il luogo effettivo di diffusione del messaggio e il mercato cui la campagna è destinata.
  • Le prestazioni pubblicitarie indirette, comprese quelle realizzate tramite intermediari o riaddebiti infragruppo, restano soggette alle medesime regole di territorialità applicabili alle prestazioni dirette.
  • Per sostenere il trattamento fuori campo IVA è opportuno documentare la destinazione internazionale della campagna, i luoghi delle manifestazioni, i canali di diffusione, i mercati raggiunti e il metodo di determinazione della quota riaddebitata al committente estero.
  • La qualificazione di un rapporto come mandato senza rappresentanza non deriva automaticamente da un riaddebito infragruppo: deve risultare dai contratti e dalla concreta modalità di esecuzione, compreso il fatto che il soggetto agisca in nome proprio o per conto altrui.
  • I costi sostenuti direttamente da una società possono essere deducibili quando sono effettivi, documentati e funzionali all'attività d'impresa, anche se riguardano l'ospitalità di agenti, collaboratori o professionisti.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e l'amministrazione si è limitata a riproporre le proprie tesi senza elementi probatori specifici.

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