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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03825/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti fiscali relativi all’anno d’imposta 2006 notificati a una società e, per trasparenza, a una socia di minoranza. Alla società venivano contestate l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e maggiori redditi emersi da indagini bancarie; alla socia veniva imputato il maggior reddito accertato in capo alla società. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento dei ricorsi riuniti, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione la socia ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame di motivi riproposti in appello e ritenuti assorbiti; 2) violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza d’appello con riguardo alle censure assorbite; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per mancata allegazione, all’avviso notificato alla socia, dell’avviso emesso nei confronti della società; 4) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 per l’asserita inammissibilità della produzione in appello degli atti impositivi e di contestazione; 5) violazione dell’art. 2727 c.c. per avere la CTR imputato automaticamente alla socia il reddito societario sulla base della sola ristretta base partecipativa; 6) nullità dell’avviso sottoscritto da funzionario dichiarato decaduto; 7) nullità dell’avviso per sottoscrizione da parte di funzionario privo di delega, questione dedotta come nuova. La Corte ha rigettato tutti i motivi, reputando alcuni infondati e altri inammissibili, e ha confermato la decisione di merito favorevole all’Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva dato conto dei motivi riproposti e li aveva ritenuti assorbiti; ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione perché generica; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata allegazione dell’atto presupposto per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso non riportava il contenuto dell’avviso impugnato e non consentiva di verificare la motivazione per relationem; ha ritenuto infondato il motivo sulla produzione in appello degli atti, richiamando l’ampio regime di produzione documentale nel processo tributario; ha respinto la censura sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, affermando che una volta accertata tale situazione grava sul socio l’onere di provare la mancata percezione o il reinvestimento degli utili o la propria estraneità alla gestione; ha dichiarato inammissibili le censure sul funzionario decaduto e sulla mancanza di delega perché nuove o non verificabilmente dedotte nei gradi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione sostanziale dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    regola la costituzione dell’intimato al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiede la motivazione dell’avviso di accertamento e ne fonda la validità formale, anche con riferimento alla sottoscrizione dell’atto.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiami in modo sufficiente il contenuto essenziale degli atti presupposti.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se usati come elementi indiziari.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la produzione documentale in appello deve rispettare il termine perentorio ivi previsto.

  • art. 2727 c.c.

    la CTR ha fatto corretta applicazione della presunzione di distribuzione degli utili in presenza di società a ristretta base partecipativa.

  • art. 2729 c.c.

    i documenti nuovi possono costituire presunzioni semplici idonee, da sole o con altri elementi, a fondare la decisione.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2700-2720 c.c. per definire i documenti aventi efficacia probatoria.

  • artt. 2699-2720 c.c.

    richiamati come disciplina della prova documentale nel contesto della produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto per relationem, ma il ricorso per cassazione che denunci il vizio deve trascrivere o riassumere il contenuto dell’atto richiamato in modo da consentire il controllo sulla sufficienza della motivazione.
  • La censura di omessa pronuncia o di difetto di motivazione è inammissibile se formulata in modo generico, senza specificare perché ciascun motivo asseritamente assorbito non sarebbe stato realmente coperto dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto, ove il ricorrente non dimostri specificamente di averle dedotte nei gradi di merito e indichi l’atto processuale in cui ciò sia avvenuto.
  • Nel processo tributario l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche quando essi siano utilizzati come elementi indiziari, purché nel rispetto dei termini processuali.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, una volta accertata tale struttura, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili o dei maggiori redditi accertati in capo alla società; spetta al socio l’onere di provare la mancata percezione degli utili, il loro reinvestimento o la propria estraneità alla gestione societaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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