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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 419/2024 in data 17 dicembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza civile n. 419/2024 del Tribunale di Piacenza, relativa alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione, nei suoi confronti, della sentenza n. 419/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 febbraio 2025. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta elettronica del docente, per euro 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Dedotta l’inesecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari, anche mediante il pagamento dell’importo complessivo di euro 2.500,00, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché regolarmente notificato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre documentato il passaggio in giudicato della sentenza civile mediante certificazione della cancelleria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti del rimedio previsto dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato civile è risultata documentata e non contestata; inoltre, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione, in parte qua, al giudicato civile entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di azionare davanti al giudice amministrativo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e di adottare le misure necessarie alla sua esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto rilevante per accertare l’inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l’obbligo di esecuzione grava su una pubblica amministrazione e l’amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • La mancata esecuzione di un giudicato da parte di un’amministrazione statale può essere accertata quando il titolo giudiziale sia stato notificato, ne sia documentato il passaggio in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile scadenza del termine assegnato.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere espletata senza liquidazione di compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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