Cassazione Penale, Sentenza n. 9229/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca dell'affidamento in prova disposta dal Tribunale di sorveglianza in seguito all'arresto e alla traduzione in carcere del ricorrente in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa il 25/05/2021 per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 9/10/1990, n.309). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la revoca si è fondata sulla mera pendenza di un procedimento cautelare (e non su accertamento penale definitivo), che i fatti contestati risalgono al periodo febbraio/maggio 2019 (quindi anteriori alla concessione dell'affidamento) e che il Tribunale non ha valutato se il comportamento tenuto durante l'affidamento fosse effettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura (peraltro privo di segnalazioni di violazione di prescrizioni, con attività lavorativa svolta e senza frequentazione di pregiudicati).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. La Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia limitato a un automatismo decisionale basato sulla mera esistenza della misura cautelare e non abbia esaminato né i fatti che hanno giustificato la misura cautelare (per valutare se siano anteriori o posteriori all'affidamento) né se dal provvedimento cautelare emergessero nuovi elementi idonei a mutare la prognosi favorevole che aveva giustificato la concessione dell'affidamento. È stato ricordato il principio secondo cui l'emissione di un'ordinanza cautelare non comporta automaticamente la revoca dell'affidamento: la revoca è collegata a un'accertata incompatibilità della condotta contestata con la prosecuzione della misura alternativa.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Le norme sono citate in relazione ai reati per i quali è stata emessa l'ordinanza cautelare che ha portato all'arresto; la Corte però sottolinea che la mera applicazione di una misura cautelare per tali reati non basta, di per sé, a giustificare la revoca dell'affidamento in prova senza una valutazione del contenuto e degli effetti del provvedimento cautelare
L. 2 ottobre 1967, n. 895
artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamata nella motivazione originaria relativa alla misura cautelare (come norma richiamata nel provvedimento di custodia); nella decisione di annullamento tale richiamo non è stato ritenuto sufficiente a giustificare una revoca automatica dell'affidamento
Cass. Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Rv. 280095
Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Rv. 280095
Principio richiamato: se i fatti d'interesse cautelare sono anteriori all'applicazione della misura alternativa, l'affidamento in prova puo' essere revocato solo se dall'esame del provvedimento cautelare emergono nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento della concessione
Cass. Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Rv. 273614
Sez. 1, n. 36503 del 6/6/2018, Rv. 273614
Principio richiamato: l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un affidato in prova determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa ma non la sua automatica revoca; la revoca dipende dalla valutazione della condotta attribuita all'affidato e dalla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova
Massime di principio
- La mera esistenza di una misura cautelare (o la traduzione in carcere) non comporta automaticamente la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali: è necessario un concreto esame del contenuto del provvedimento cautelare e dei fatti in esso indicati.
- Se i fatti contestati nella misura cautelare sono anteriori alla concessione dell'affidamento, la revoca è ammissibile solo se dal provvedimento cautelare emergono nuovi elementi in grado di modificare la valutazione prognostica che aveva giustificato l'affidamento.
- In ogni caso occorre valutare il comportamento tenuto dall'affidato durante il periodo di prova (violazioni di prescrizioni, condotte incompatibili, attività lavorativa, rapporti sociali): l'assenza di segnalazioni e l'inserimento lavorativo sono elementi a difesa della prosecuzione della misura alternativa.
- La corretta prassi giudiziaria richiede motivazioni specifiche e non automatismi: il giudice deve esplicitare perché la condotta o gli elementi emersi rendono incompatibile la prosecuzione dell'affidamento.
- Per il difensore: contestare la revoca richiede di evidenziare l'assenza di nuovi elementi nel provvedimento cautelare, l'eventuale anteriorità dei fatti e il comportamento positivo tenuto durante l'affidamento; chiedere l'esame puntuale del provvedimento cautelare e la valutazione della compatibilità con la misura alternativa.
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