Sentenza n. 2417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8524/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il parere negativo comunale sulla domanda di sanatoria edilizia e gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della l. n. 724/1994, relativa a un fabbricato per civile abitazione interessato da ampliamento e mutamento di destinazione d’uso da magazzino agricolo a residenziale. Il ricorrente aveva contestato il parere negativo espresso dall’autorità competente alla tutela del vincolo paesaggistico e recepito dal Comune, deducendo il difetto di istruttoria e la mancata considerazione del fatto che l’area fosse già ampiamente compromessa, degradata e deturpata. Aveva inoltre evidenziato che il mutamento di destinazione d’uso non alterava la forma dell’immobile e che il vincolo atteneva a profili estetico-culturali, non funzionali. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo il parere apparentemente logico e immune da travisamenti e qualificando la condotta comunale come necessitata dal parere ministeriale. In appello il ricorrente ha censurato tale motivazione come non pertinente rispetto alle specifiche doglianze e ha riproposto le censure non esaminate in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente al vizio della sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della domanda di sanatoria o delle censure rivolte agli atti amministrativi. Ha rilevato che il TAR non aveva esaminato l’effettivo contenuto delle doglianze, riferite alla mancata istruttoria sulla situazione concreta dell’area e dell’immobile, ma aveva deciso sulla base di considerazioni astratte relative alla natura del potere e alla logicità estrinseca del parere paesaggistico. La motivazione è stata quindi ritenuta apparente, perché non consentiva di verificare se le specifiche censure fossero state realmente sottoposte a valutazione critica. Il vizio è stato qualificato come radicale, ai sensi dei principi affermati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 10 e 11 del 2018, tale da impedire al giudice d’appello di correggere la decisione mediante integrazione motivazionale. In applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR e rinviato la causa al primo giudice, precisando che le parti devono riassumere il processo davanti al TAR Lazio entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, poiché la pronuncia lascia impregiudicata la fondatezza delle pretese sostanziali.
Norme richiamate
l. n. 724/1994
Disciplina la sanatoria edilizia cui si riferiva la domanda del privato.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Impone l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice quando il giudice d’appello rileva un vizio radicale della motivazione che impedisce la decisione della controversia in appello.
art. 105, comma 3, c.p.a.
Prevede la riassunzione del processo davanti al giudice di primo grado entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per giustificare la compensazione integrale delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.
Massime di principio
- La sentenza amministrativa deve confrontarsi specificamente con le censure dedotte nel ricorso: una motivazione fondata su considerazioni astratte riguardanti la disciplina dell’istituto o sulla mera logicità estrinseca dell’atto impugnato, senza verificare la concreta doglianza prospettata, è apparente.
- Sussiste motivazione apparente quando il percorso decisorio non consente di accertare se e in quale misura il giudice abbia effettivamente esaminato in modo critico i vizi dedotti dalla parte, anche se tali vizi siano eventualmente infondati nel merito.
- Quando la motivazione della sentenza di primo grado è radicalmente carente e non presenta i requisiti minimi né la struttura decisionale essenziale, il giudice d’appello non può integrare o correggere la motivazione, ma deve annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
- Il rinvio al primo giudice per radicale vizio motivazionale non comporta l’accoglimento della domanda sostanziale né anticipa la valutazione sulla legittimità dell’atto amministrativo: la fondatezza delle ragioni delle parti resta impregiudicata.
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