Sentenza n. 8418/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - del Decreto della Regione Toscana - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, prot. n. 24681 del 14.12.2022, con il quale è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli allegati al predetto Provvedimento, e in particolare: (i) dell'Allegato 1, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2015; (ii) dell'Allegato 2, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2016; (iii) dell'Allegato 3, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2017; (iv) dell'Allegato 4, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla Ricorrente a titolo di payback per l'anno 2018; (v) dell'Allegato 5, recante il riepilogo degli importi complessivamente dovuti, inter alia, dalla Ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della comunicazione del Direttore Generale della Regione Toscana del 16.12.2022 avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”; - della comunicazione del 14.11.2022 di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici: n. 1363 del 30/09/2019 dell'AUSL Toscana Centro; n. 769 del 05/09/2019 dell'AUSL Toscana Nord Ovest; n. 1020 del 16/09/2019 dell'AUSL Toscana Sud Est; n. 623 del 06/09/2019 dell'AOU Pisana; n. 740 del 30/08/2019 dell'AOU Senese; n. 643 del 16/09/2019 dell'AOU Careggi; n. 497 del 09/08/2019 dell'AOU Meyer; n. 386 del 27/09/2019 dell'ESTAR; - del Decreto del Ministro della salute del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.9.2022, Serie Generale n. 216; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute del 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19.2.2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con riserva di richiedere la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, in separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Regione Toscana che aveva determinato gli importi da restituire per il payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti, inclusi i decreti ministeriali, le linee guida, l'accordo Stato-Regioni, le circolari applicative, gli atti di certificazione del fatturato e la comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto, in sintesi: l'illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa e la violazione dei limiti derivanti dall'affidamento, dalla certezza del diritto, dalla correttezza e buona fede, dalla libertà di iniziativa economica e dalla tutela della proprietà; l'illegittimità della fissazione dei tetti per irragionevolezza, illogicità e sproporzione; l'illegittimità costituzionale e unionale della disciplina normativa posta a fondamento del payback; la violazione del principio di neutralità dell'IVA e l'incompatibilità del ripiano con la direttiva 2006/112/CE; l'erronea applicazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015; l'erroneità dei calcoli e l'erronea identificazione della spesa relativa all'acquisto dei dispositivi medici. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'esecutività degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha previsto per gli anni 2015-2018 la definizione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, stabilendo che l'integrale versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli importi dovuti. La cessata materia del contendere è formalmente subordinata alla comunicazione al TAR, da parte della Regione, dell'atto di accertamento dell'avvenuto pagamento. Poiché la ricorrente ha prodotto soltanto un'attestazione bancaria del pagamento, senza depositare il provvedimento regionale di accertamento richiesto dalla legge, il giudice non ha pronunciato la cessata materia del contendere. Tuttavia, dal pagamento effettuato e dal comportamento processuale della società ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione fondata su normativa e circostanze sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione consente la definizione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi originariamente indicati; l'integrale versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali. La cessata materia del contendere richiede però la comunicazione al TAR dell'atto regionale di accertamento del pagamento.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali di determinazione degli importi oggetto del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Il pagamento effettuato dalla ricorrente, unitamente al comportamento processuale, costituisce elemento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono i presupposti formali per dichiarare la cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta subordina la cessata materia del contendere alla comunicazione giudiziale di uno specifico atto amministrativo di accertamento, la mera prova bancaria del pagamento non consente la declaratoria formale di cessata materia del contendere.
- Il pagamento effettuato dal ricorrente in esecuzione di una disciplina sopravvenuta può costituire, insieme al comportamento processuale della parte, un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere distinta dalla cessata materia del contendere: la prima può essere dichiarata sulla base di fatti e comportamenti processuali univoci, mentre la seconda richiede il perfezionamento degli specifici adempimenti previsti dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →