Sentenza n. 10914/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio negativo e voto di valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente il 5 dicembre 2022, con attribuzione del voto numerico di 5,10/10, quale voto insufficiente all’esito della prova orale del concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”, del 29 dicembre 2020, per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1500 con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 giugno 2023: del decreto del Capo della Polizia del 05 giugno 2023 contenente la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”, del 6 giugno 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo e voto numerico di 5,10/10 riportato alla prova orale del concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo e il voto di 5,10/10 conseguiti nella prova orale del concorso per l’assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito. Ha dedotto: la violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che la commissione non avrebbe adottato criteri di valutazione univoci, completi e adeguatamente motivati; l’errore nei presupposti, l’illogicità e la contraddittorietà della valutazione, in ragione della mancata predeterminazione dei criteri; la violazione dell’obbligo di anonimato dei candidati previsto dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, con riferimento allo svolgimento della prova orale. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la ripetizione della prova orale davanti alla stessa commissione o a una nuova commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha rilevato che gli artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 487/1994 impongono alla commissione di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione delle prove e di verbalizzare le operazioni concorsuali, ma non richiedono la formulazione di un giudizio descrittivo in luogo del voto numerico. Nel caso concreto, la commissione aveva previamente individuato, nel verbale n. 101/2022, criteri sostanziali — padronanza dell’argomento, approfondimento, esaustività, capacità di collegamento e di sintesi — e formali — chiarezza espositiva, terminologia appropriata e prontezza di risposta. Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente e fungibile con una motivazione descrittiva, poiché traducibile alla luce dei criteri prefissati e non affetto da evidente contraddittorietà rispetto agli stessi. È stata inoltre respinta la censura relativa all’anonimato, ritenuto non applicabile alla prova orale per la sua natura e modalità di svolgimento, diversamente dalla prova scritta. Il giudice ha confermato il precedente rigetto della domanda cautelare e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 487/1994
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
La norma richiede la previa determinazione e verbalizzazione dei criteri e delle modalità di valutazione, ma non impone che la valutazione della prova orale sia espressa mediante un giudizio descrittivo anziché con un voto numerico.
art. 15 d.P.R. 487/1994
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario.
La disposizione impone la verbalizzazione delle operazioni e delle deliberazioni della commissione, obbligo rispettato quando i criteri e le valutazioni risultano dai verbali.
art. 14 d.P.R. 487/1994
Il principio dell’anonimato dei candidati non è applicabile alla prova orale allo stesso modo previsto per la prova scritta, considerata la natura e le modalità di svolgimento del colloquio.
legge 241/1990
Le censure di carenza di motivazione e di istruttoria non sono state accolte, poiché la predeterminazione dei criteri e il voto numerico consentivano di ricostruire le ragioni della valutazione.
Massime di principio
- Nelle prove orali dei concorsi pubblici, la commissione deve predeterminare e verbalizzare i criteri e le modalità di valutazione prima dello svolgimento delle prove, ma non è tenuta a elaborare criteri ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riferibili alla pertinenza, correttezza, completezza, capacità organizzativa e chiarezza delle risposte, purché siano adeguati alla prova concreta.
- Il voto numerico attribuito a una prova orale può assolvere l’obbligo di motivazione anche senza un giudizio descrittivo, quando i criteri di valutazione siano stati previamente fissati e il punteggio sia coerente e traducibile alla luce di tali criteri.
- La motivazione numerica della valutazione concorsuale è illegittima soltanto se, in rapporto ai criteri previamente stabiliti, emerga una contraddittorietà o un’incoerenza evidente tra il punteggio assegnato e gli elementi valutativi adottati.
- La regola dell’anonimato propria delle prove scritte non è applicabile alla prova orale con la medesima estensione, poiché la natura del colloquio implica normalmente l’identificazione del candidato e l’interlocuzione diretta con la commissione.
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