Cassazione Penale, Sentenza n. 34332/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto in qualità di terzo interessato avverso l'ordinanza che ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo di somme di denaro (somme complessive rilevate e sequestrate nell'ambito di indagini per riciclaggio/reati connessi). Il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) carenza di un capo di incolpazione provvisoria dettagliato (si richiamava solo la rubrica dell'art. 648-bis c.p. senza indicazioni di luogo, tempo e azione); (2) mancanza di prova della provenienza illecita del denaro e illegittima integrazione dell'incolpazione cautelare da parte del giudice del riesame, nonché erronea valorizzazione dell'elemento dell'occultamento e del trasporto di denaro; (3) errore nel ritenere che il reato presupposto fosse un delitto tributario in assenza di accertamenti specifici; (4) mancata considerazione del fumus commissi delicti con riferimento alle somme trovate nella disponibilità dei genitori e nella sede aziendale (Paris Moda) riconducibile alla madre; (5) violazione del principio di proporzionalità ed illegittimità del sequestro per equivalente senza individuazione del profitto e della somma confiscabile; (6) carenza del periculum in mora basato unicamente sulla natura fungibile della somma sequestrata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in qualità di terzo interessato estraneo al reato, il ricorrente non fosse legittimato a contestare in sede di merito e di legittimità i presupposti applicativi della misura cautelare reale (fumus commissi delicti, periculum in mora, proporzionalità), potendo limitarsi a provare l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamenti concorsuali con gli indagati. Il quarto motivo (titolarità di parte della somma) è stato ritenuto generico e non sufficientemente documentato; il Tribunale del riesame aveva motivato la riconducibilità delle somme all'attività degli indagati valorizzando risultanze investigative (trasporti sistematici di contante, sede aziendale come base logistica, precedente sequestro di ingenti somme) e l'assenza di giustificazioni sulla detenzione in contanti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 610, commi 1 e 5 cod. proc. pen.
Regole sulla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e sulla richiesta di trattazione orale; richiamate per motivare la modalità del procedimento senza presenza delle parti.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento in Cassazione; citata insieme agli artt. 610 per la forma del contraddittorio scritto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione nel ricorso; la Corte ha sintetizzato i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalle censure relative alla forma e contenuto della richiesta di convalida e del decreto di sequestro.
art. 321 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità della misura cautelare; invocato dal ricorrente per contestare l'entità e la finalità del sequestro.
art. 324 cod. proc. pen.
Norme sul decreto di sequestro preventivo e relative formalità contestate dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Rubrica del reato richiamata negli atti d'indagine; il ricorrente lamentava la mancanza di specificazione del reato presupposto mentre la Corte ha ritenuto la questione estranea alla sua legittimazione come terzo.
D.lvo n. 74/2000, artt. 2-5
Norme sui reati tributari richiamate dal ricorrente per contestare l'ipotesi del reato presupposto; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi probatori specifici ma ha ritenuto la censura non deducibile dal terzo.
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (art. 12)
Richiamata per sostenere la tutela dei terzi in buona fede rispetto a sequestri/confische; la Corte la utilizza per delimitare il perimetro di intervento del terzo (diritto a rivendicare titolarità con documenti).
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (art. 31)
Analogamente richiamata come fonte che tutela terzi in buona fede dalla lesione dovuta a misure ablative.
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (artt. 22 e 27)
Norme citate a sostegno del principio che i terzi possono rivendicare diritti mediante documentazione comprovante la titolarità dei beni confiscati.
Direttiva 2024/1260/UE del 24/04/2024
Riferimento al diritto unionale che prescrive, in materia di confisca, il diritto per i reali proprietari di rivendicare la proprietà del bene; usata per confermare che il terzo può reclamare titolarità ma non contestare liberamente i presupposti penali della misura.
Massime di principio
- Un terzo interessato (non indagato) contro un sequestro preventivo ha legittimazione principalmente a provare la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di concorso con gli indagati; non può, di norma, contestare i presupposti penali della misura (fumus commissi delicti, periculum in mora, proporzionalità) salvo orientamenti non prevalenti.
- Per ottenere successo, il terzo deve fornire elementi documentali specifici e diretti comprovanti la proprietà o la disponibilità (es. conti correnti, ricevute, atti di provenienza, contratti, dichiarazioni fiscali) e non affermazioni generiche.
- La presenza di contante occultato o modalità anomale di custodia e la documentazione di trasporti sistematici di denaro possono configurare indizi idonei a giustificare il fumus per reati come il riciclaggio; il giudice valorizza le risultanze investigative complessive.
- Se il sequestro è disposto 'per equivalente' a fini di confisca, la parte che lo contesta dovrà mettere in evidenza l'assenza di collegamento tra la somma e un profitto illecito concreto e, se possibile, quantificare e documentare l'origine lecita delle somme.
- Le fonti internazionali e unionale rafforzano il diritto del terzo a rivendicare la proprietà mediante documentazione, ma non estendono automaticamente la legittimazione del terzo a sindacare le ragioni penali del sequestro.
- In pratica, quando si è in una situazione analoga è preferibile: (a) raccogliere e depositare documentazione probatoria di titolarità/lecita provenienza prima e durante il riesame; (b) evitare deduzioni generiche e dettagliare luogo/tempo/natura della provenienza; (c) considerare l'opportunità di proporre azioni di restituzione separate qualora il sindacato sui presupposti penali sia precluso.
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