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Ordinanza

Ordinanza n. 4405/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 7147 adottata nella seduta del 6 dicembre 2022, con la quale sono state individuate, ai sensi del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; 2) del decreto del presidente della sezione autonoma per i magistrati onorarî del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Napoli recante «Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario», pubblicato nella GU n. 28 del 11/04/2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza in corrispondenza all’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, poi dichiarato incostituzionale; 3) della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 74/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace; 4) della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati della ricorrente, che è stata cosí esclusa dai vincitori; 5) della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 pubblicata il 10 settembre 2025 pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati della ricorrente, che è stata cosí esclusa dai vincitori; 6) dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra, adottati in attuazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti al ricorrente – comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell’incarico», «decreto di immissione in servizio; 7) di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti dello stesso; 8) delle delibere di scorrimento, anche non conosciute; 9) di ogni altro provvedimento, di data e numero sconosciuti, con il quale il Csm abbia deciso di non annullare in autotutela la delibera per ottemperare ai nuovi criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; 10) di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dalla ricorrente e impattanti sulla sua posizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paliotto Teresa il 13 luglio 2026: dei decreti ministeriali del 10 febbraio 2026 di nomina della controinteressate;

Giustizia amministrativa202607443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di selezione e nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di pace di Acerra, inclusi graduatoria, delibere di nomina e decreti ministeriali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, gli atti relativi alla procedura di ammissione al tirocinio e di nomina a giudice onorario di pace, contestando in particolare l’omessa considerazione della propria maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati quale titolo di preferenza. Ha inoltre impugnato il limite massimo di dieci anni previsto per la valutazione dell’anzianità professionale, richiamando la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, e ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di nomina delle controinteressate e degli ulteriori atti connessi, nonché la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, valutando la domanda secondo il sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. La pretesa cautelare richiedeva infatti l’applicazione della pronuncia della Corte costituzionale a un rapporto ritenuto esaurito, ossia alla graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace, ormai cristallizzata. La domanda di sospensione è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Disciplina la procedura di ammissione al tirocinio e di nomina a giudice onorario di pace e a viceprocuratore onorario, nonché i relativi criteri di selezione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e del potere del TAR di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025

    La ricorrente ne invoca l’applicazione ai criteri di valutazione dell’anzianità professionale; il TAR ritiene tuttavia che tale applicazione sia richiesta rispetto a un rapporto ormai esaurito e cristallizzato nella graduatoria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’applicazione di una pronuncia della Corte costituzionale a una procedura selettiva può essere negata quando la pretesa incide su un rapporto ritenuto esaurito e ormai cristallizzato nella graduatoria di ammissione o di merito.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, la pretesa di applicare i nuovi criteri derivanti da una pronuncia costituzionale a una graduatoria già cristallizzata non presenta il requisito del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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