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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23574/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, accogliendo l'appello di Giuseppe Spera, ha revocato le misure interdittive (sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e divieto di esercitare uffici direttivi) applicate per plurime condotte originariamente contestate ai sensi dell'art. 319‑quater c.p. e poi riqualificate dal Tribunale. In particolare si contestava la riqualificazione delle condotte (capi 1,2,3,4,7,9 e altresì 8 e 14) come corruzione elettorale/altre fattispecie e si deduceva errore di diritto ex art. 86 DPR n.570/1960 (specialità/concorso di norme). Il Procuratore ha inoltre censurato la ritenuta insussistenza di gravi indizi, la presunta parziale valutazione delle fonti probatorie (conversazioni telefoniche e atti relativi a nomine e sostegni politici), e ha sostenuto l'attualità delle esigenze cautelari anche alla luce di annotazioni di P.G. che segnalavano la persistenza di esigenze cautelari (Spera risultava ancora Direttore Generale dell'AOR San Carlo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Procuratore a impugnare l'ordinanza che ha escluso la gravità indiziaria. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato ragioni sufficienti a dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari poste a fondamento dell'impugnazione; ha inoltre precisato che, pur dovendosi lasciare aperta la possibilità di una diversa qualificazione dei fatti (corruzione elettorale, corruzione, traffico di influenze illecite) nel prosieguo, la mancata dimostrazione dell'interesse rende il ricorso inammissibile. La Corte ha richiamato che l'interesse del P.M. può ritenersi implicitamente sussistente solo se la misura era stata richiesta per reati coperti dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., situazione non emersa in modo convincente nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p. (corruzione)

    Nel provvedimento di merito alcune condotte sono state valutate nella cornice della corruzione; la Cassazione non ha deciso la qualificazione sostanziale dei fatti e lascia la questione aperta per il prosieguo processuale.

  • art. 319‑quater c.p.

    Era l'originaria contestazione per taluni capi; il Tribunale ha operato una riqualificazione e la Cassazione ha osservato che la diversa qualificazione potrà essere rivalutata nel corso del procedimento, ma non ha annullato l'ordinanza per vizi di diritto rilevanti.

  • art. 86, DPR n. 570 del 1960 (principio di specialità/rapporto tra norme)

    Il Procuratore ha dedotto l'esistenza di un rapporto di specialità/reciproca esclusione tra ipotesi di reato; la Corte non ha risolto la questione sostanziale per carenza di interesse dell'impugnante a sostenere la misura cautelare.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha richiamato che quando la misura cautelare è stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, l'attualità delle esigenze cautelari può ritenersi implicitamente sussistente; altrimenti il P.M. che impugna la revoca deve esplicitamente dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, pena l'inammissibilità per carenza di interesse.

  • Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte secondo cui il pubblico ministero che impugni l'esclusione della gravità indiziaria deve indicare le ragioni dell'attualità delle esigenze cautelari; tale principio è stato applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugni la revoca di misure cautelari deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari: senza tale prova il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • La sussistenza di una presunzione ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. (per specifiche fattispecie) può rendere implicita l'attualità delle esigenze cautelari; in assenza di tale presunzione è necessario argomentare esplicitamente il rischio concreto.
  • La Corte di legittimità può non decidere questioni di diritto sostanziale (es. riqualificazione tra corruzione e corruzione elettorale) quando il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali; tali questioni restano aperte per il giudizio di merito.
  • In casi di misure interdittive legate a incarichi pubblici, la persistenza della posizione ricoperta dall'indagato (es. mantenimento dell'incarico direttivo) è un elemento centrale che il ricorrente deve allegare e provare per dimostrare l'attualità del pericolo.
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità di un ricorso del P.M. contro la revoca di una misura cautelare è utile produrre atti e annotazioni (es. note di P.G., evidenze telefoniche, documentazione su nomine e controlli) che documentino il rischio concreto di reiterazione o l'influenza sull'azione pubblica.

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