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Sentenza

Sentenza n. 7903/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, – del provvedimento, conosciuto in data 19 novembre 2024, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di II fascia per il settore concorsuale 09/H1 “SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI”, di cui al Decreto Direttoriale n. 1796/2023 avente per oggetto “procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”; – del verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente; – di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali ed il giudizio collettivo del ricorrente; -di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; - del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240”; - del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”; – del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120”; – del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”; -del decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 1211 con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; -del Decreto Direttoriale 553/2021 come rettificato dal D.D. 589/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202500885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1, unitamente ai verbali e agli atti della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore 09/H1, aveva impugnato il giudizio unanime di non abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia. La Commissione aveva riconosciuto il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati, nonché valutazioni positive o comunque adeguate per la coerenza delle pubblicazioni, l'apporto individuale nei lavori in collaborazione, la qualità della produzione scientifica, il numero e la continuità della produzione e la rilevanza delle pubblicazioni. L'unico giudizio negativo riguardava la collocazione editoriale, ritenuta insufficiente perché il numero di pubblicazioni su sedi editoriali almeno buone non sarebbe stato sufficiente. Il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale e dell'obbligo di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato l'assenza di un'analitica valutazione delle singole pubblicazioni, l'inidoneità di una motivazione generica e stereotipata a giustificare il diniego, la mancata considerazione complessiva dei giudizi positivi sugli altri parametri e del percorso professionale, la sostanziale sovrapponibilità dei giudizi individuali dei commissari, nonché l'assenza di una reale discussione collegiale e di una valutazione individualizzata del profilo scientifico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua il giudizio di non abilitazione, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. Ha riconosciuto che la Commissione esercita discrezionalità tecnica nella valutazione della maturità scientifica, ma ha ritenuto che tale discrezionalità debba essere esternata mediante una motivazione chiara, completa, individualizzata e non stereotipata. Nel caso concreto, la Commissione si era limitata ad affermare che il numero di pubblicazioni su sedi editoriali almeno buone era insufficiente, senza indicare quali pubblicazioni fossero inidonee, né quante fossero, né per quali ragioni la collocazione editoriale negativa dovesse prevalere sulle valutazioni positive relative agli altri criteri. Il giudizio, pertanto, non presentava elementi di collegamento fattuale con il profilo del candidato e avrebbe potuto essere riferito a qualunque procedura. Anche i giudizi individuali dei commissari erano lacunosi e pressoché identici, senza colmare il difetto del giudizio collegiale. Il TAR ha ordinato all'Amministrazione di procedere a una nuova valutazione entro 90 giorni, con una Commissione in diversa composizione: 30 giorni per la nomina e 60 giorni per il nuovo giudizio. Le valutazioni già svolte positivamente sui titoli devono essere mantenute, mentre devono essere rivalutate esclusivamente le pubblicazioni alla luce dei rilievi della sentenza. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda ai regolamenti l'attuazione della procedura.

  • D.P.R. 95/2016

    Disciplina modalità e tempi della procedura di abilitazione scientifica nazionale e demanda al Ministero la determinazione di criteri, parametri e indicatori di valutazione.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    Impone un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, riferito alle pubblicazioni e ai titoli presentati dal candidato.

  • art. 4 D.M. 120/2016

    Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, qualità, collocazione editoriale, numero e continuità e rilevanza nel settore concorsuale.

  • art. 5 D.M. 120/2016

    Disciplina la valutazione dei titoli e richiede, oltre alla valutazione dell'impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione alla valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, al possesso di almeno tre titoli e alla valutazione complessiva elevata delle pubblicazioni secondo i criteri previsti.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione del giudizio amministrativo.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice, a seguito dell'annullamento, di ordinare il riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione secondo le modalità conformative stabilite in sentenza.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della maturità scientifica non esclude l'obbligo di una motivazione chiara, completa, individualizzata e riferita concretamente ai titoli e alle pubblicazioni del candidato.
  • Un giudizio negativo sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni non può essere fondato sulla sola affermazione generica che il numero di pubblicazioni collocate presso sedi editoriali almeno buone è insufficiente; la Commissione deve indicare, almeno in modo verificabile, quali pubblicazioni risultino inidonee e per quali ragioni.
  • Quando la Commissione esprime valutazioni positive o adeguate per la maggior parte dei criteri di valutazione delle pubblicazioni e una valutazione negativa per un solo parametro, deve motivare perché quest'ultimo sia determinante ai fini del giudizio complessivo di mancata maturità scientifica.
  • I giudizi individuali dei commissari, se meramente stereotipati, lacunosi e pressoché identici, non possono colmare il difetto di motivazione del giudizio collegiale né dimostrare, da soli, un'effettiva valutazione individualizzata e collegiale del candidato.
  • In caso di annullamento del giudizio di non abilitazione per difetto di motivazione nella valutazione delle pubblicazioni, il riesame deve essere affidato a una Commissione in diversa composizione e deve limitarsi agli aspetti viziati, conservando le valutazioni positive sui titoli già riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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