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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento di rigetto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, notificato con p.e.c. del 27.07.2021 della istanza di ricalcolo della liquidazione della buonuscita con l'attribuzione del beneficio dei sei scatti periodici sullo stipendio di cui all'art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n.387, presentata in data 14.07.2021; b) del provvedimento di calcolo e liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non applica i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis d.l. 387/1987 e dall'art.1911, co.3 d.lgs. 66/2010; c) del silenzio inadempimento dell'INPS sull'istanza presentata dal ricorrente in data 14.07.2021, di ricalcolo della liquidazione della buonuscita con l'attribuzione del beneficio dei sei scatti periodici sullo stipendio di cui all'art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n.387; nonché il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi accertato il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 6 bis d.l. 387/1987; e la condanna delle Amministrazioni resistenti al ricalcolo del trattamento di fine servizio del ricorrente in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987 con la conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo, e al pagamento delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202100384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'Arma dei Carabinieri, liquidazione del trattamento di fine servizio senza i sei scatti stipendiali e silenzio dell'INPS sull'istanza di riliquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Chiedeva il ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L'Arma dei Carabinieri aveva respinto l'istanza ritenendo il beneficio applicabile, ai fini della buonuscita, soltanto ai dipendenti cessati per limite di età, invalidità o decesso; l'INPS era rimasto silente. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, nonché eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione. Chiedeva inoltre l'accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS e la condanna delle amministrazioni al pagamento delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non contestato il possesso del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contribuzione al momento del collocamento a riposo. Ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare e riconosce il beneficio anche in caso di cessazione a domanda, quando siano maturati i requisiti anagrafico e contributivo. Il riferimento dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Le precedenti limitazioni riferite alla cessazione per età, inabilità o decesso sono state ritenute superate per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e dell'art. 11 l. n. 231/1990. Il TAR ha inoltre escluso che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 impedisca il beneficio ai fini del TFS, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, avente natura di retribuzione differita. È stato quindi accertato il diritto al beneficio e l'INPS è stato condannato al conseguente pagamento. Sulle somme spettano gli interessi legali, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria. INPS e Ministero sono stati condannati in solido alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio spetta, ai fini del TFS, anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione conserva l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990 senza far rivivere la precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    Riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS, che ha natura di retribuzione differita.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Le somme riconosciute sono maggiorate degli interessi legali secondo il regime previsto per i crediti previdenziali.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi sulle somme dovute, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, quando siano posseduti i requisiti soggettivi di appartenenza ai ruoli interessati e i requisiti oggettivi di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • La cessazione dal servizio a domanda non esclude il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio, qualora il dipendente abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina l'attribuzione dei sei scatti in aggiunta alla base pensionabile, opera esclusivamente sul trattamento pensionistico e non impedisce l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della buonuscita.
  • Il trattamento di fine servizio ha natura di retribuzione differita; pertanto, le disposizioni concernenti la base pensionabile non possono essere automaticamente estese al diverso regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali secondo la disciplina applicabile, di norma senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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