Cassazione Penale, Ordinanza n. 31634/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/07/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso consisteva, in sostanza, nella riproposizione generica dei motivi di appello, senza una reale correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva inoltre che il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della capacità dimostrativa delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Non viene indicato nel testo il reato specificamente contestato, ma la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico perché meramente ripetitivo delle doglianze di appello e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure tendevano a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando è aspecifica, cioè quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riprodurre in modo generico motivi già dedotti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione generica delle doglianze di appello integra aspecificità e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove o del merito dell'accertamento fattuale, salvo deduzione di specifici vizi di motivazione rilevanti nei limiti del sindacato di cassazione.
- L'onere di dedurre un vizio decisivo della motivazione grava sul ricorrente: in mancanza di una critica puntuale alle rationes decidendi, il ricorso non supera la soglia di ammissibilità.
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